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InfoRMAzIonI E SEgnALAzIonI
Va da sé che il taser deve essere compreso non come una “panacea” della gestio-
ne del conf itto, ma come uno strumento intermedio: “meno che letale”, ma non
privo di rischi . La sua storia testimonia la dif coltà degli ordinamenti democratici nel
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bilanciare sicurezza e libertà, protezione degli operatori e tutela della dignità umana.
5. Evoluzione normativa in Italia
Le prime sperimentazioni del taser in Italia, come anticipato, risalgono al
2018, in contesti limitati, con l’obiettivo di dotare le forze dell’ordine di uno stru-
mento alternativo all’arma da fuoco. L’iter legislativo ha conosciuto una progressi-
va istituzionalizzazione: dai già citati Decreti-Legge n. 119/2014 e 113/2018, alle
successive Circolari Ministeriali, f no alla Legge 132/2018 che ha autorizzato
l’estensione dell’uso ai reparti speciali e di primo intervento di Polizia e Carabinieri
in contesti urbani e ancora il Decreto-Legge n. 44/2023, che stabilisce la sperimen-
tazione dello strumento da parte del personale della Polizia Municipale.
La disciplina attuale prevede che il taser sia classif cato come “arma propria da
difesa” e il suo utilizzo sia subordinato a regole di addestramento e proporzionalità.
Tuttavia, la cornice normativa non ha ancora chiarito in maniera esaustiva i criteri
di responsabilità penale e civile degli operatori, lasciando ampi margini di discrezio-
nalità interpretativa. La giurisprudenza di legittimità non si è ancora pronunciata
direttamente sull’uso del taser, ma i principi rinvenibili in pronunce in materia di
uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) e di eccesso colposo (art. 55 c.p.) risultano
applicabili per analogia .
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6. Profili costituzionali e internazionali
L’uso del taser deve essere valutato alla luce degli articoli 13 e 32 Cost., che
tutelano rispettivamente la libertà personale e la salute come diritti fondamentali.
L’arma elettrica incide infatti su entrambi i beni giuridici: da un lato rappresenta
una limitazione immediata della libertà personale, dall’altro può provocare conse-
guenze sanitarie anche gravi, soprattutto in soggetti vulnerabili (minori, cardiopa-
tici, tossicodipendenti). In ambito internazionale, l’art. 3 CEDU vieta la tortura e i
trattamenti inumani o degradanti. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più
volte ribadito che anche strumenti considerati “non letali” possono rientrare nel
divieto se utilizzati in modo sproporzionato .
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9 A. Albano, Il Taser. Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica, Aracne, Roma,
2020, pp. 23 ss.
10 Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2006, n. 1172; Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2013, n. 7600.
11 Cfr. Corte EDU, Anzhelo georgiev and others v. Bulgaria, 30 settembre 2014.
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