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                  Va da sé che il taser deve essere compreso non come una “panacea” della gestio-
             ne del conf itto, ma come uno strumento intermedio: “meno che letale”, ma non
             privo di rischi . La sua storia testimonia la dif  coltà degli ordinamenti democratici nel
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             bilanciare sicurezza e libertà, protezione degli operatori e tutela della dignità umana.

             5.  Evoluzione normativa in Italia
                  Le  prime  sperimentazioni  del  taser in Italia, come anticipato, risalgono al
             2018, in contesti limitati, con l’obiettivo di dotare le forze dell’ordine di uno stru-
             mento alternativo all’arma da fuoco. L’iter legislativo ha conosciuto una progressi-
             va istituzionalizzazione: dai già citati Decreti-Legge n. 119/2014 e 113/2018, alle
             successive  Circolari  Ministeriali,  f no  alla  Legge  132/2018  che  ha  autorizzato
             l’estensione dell’uso ai reparti speciali e di primo intervento di Polizia e Carabinieri
             in contesti urbani e ancora il Decreto-Legge n. 44/2023, che stabilisce la sperimen-
             tazione dello strumento da parte del personale della Polizia Municipale.
                  La disciplina attuale prevede che il taser sia classif cato come “arma propria da
             difesa” e il suo utilizzo sia subordinato a regole di addestramento e proporzionalità.
             Tuttavia, la cornice normativa non ha ancora chiarito in maniera esaustiva i criteri
             di responsabilità penale e civile degli operatori, lasciando ampi margini di discrezio-
             nalità interpretativa. La giurisprudenza di legittimità non si è ancora pronunciata
             direttamente sull’uso del taser, ma i principi rinvenibili in pronunce in materia di
             uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) e di eccesso colposo (art. 55 c.p.) risultano
             applicabili per analogia .
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             6.  Profili costituzionali e internazionali
                  L’uso del taser deve essere valutato alla luce degli articoli 13 e 32 Cost., che
             tutelano rispettivamente la libertà personale e la salute come diritti fondamentali.
             L’arma elettrica incide infatti su entrambi i beni giuridici: da un lato rappresenta
             una limitazione immediata della libertà personale, dall’altro può provocare conse-
             guenze sanitarie anche gravi, soprattutto in soggetti vulnerabili (minori, cardiopa-
             tici, tossicodipendenti). In ambito internazionale, l’art. 3 CEDU vieta la tortura e i
             trattamenti inumani o degradanti. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più
             volte ribadito che anche strumenti considerati “non letali” possono rientrare nel
             divieto se utilizzati in modo sproporzionato .
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             9 A. Albano, Il Taser. Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica, Aracne, Roma,
               2020, pp. 23 ss.
             10 Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2006, n. 1172; Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2013, n. 7600.
             11 Cfr. Corte EDU, Anzhelo georgiev and others v. Bulgaria, 30 settembre 2014.

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