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IL TASER TRA ESIGEnzE dI SIcUREzzA E TUTELA dEI dIRITTI fondAmEnTALI: RIfLESSIonI




                    Un prof lo particolarmente signif cativo riguarda l’ipotesi dell’eccesso colpo-
               so (art. 55 c.p.), conf gurabile qualora l’operatore, pur agendo in astratto nell’am-
               bito dell’uso legittimo delle armi, ecceda i limiti della necessità o della proporziona-
               lità per imprudenza, negligenza o imperizia. È in questo spazio che il taser pone le
               maggiori criticità: da un lato, esso è concepito come strumento meno letale rispetto
               all’arma da fuoco; dall’altro, non è privo di rischi, soprattutto in presenza di sogget-
               ti vulnerabili (minori, donne in stato di gravidanza, individui af etti da cardiopatie
               o da sindromi come l’excited delirium). É per questo che è opportuno che l’uso del
               taser sia accompagnato da formazione specif ca degli operatori, da procedure di
               valutazione preventiva del rischio e da una rendicontazione puntuale di ogni inter-
               vento.ne deriva che la responsabilità giuridica non si limita alla condotta del singo-
               lo agente, ma si estende anche all’organizzazione di appartenenza, chiamata a garan-
               tire addestramento, linee guida chiare e strumenti di controllo.
                    In sintesi, quando l’agente oltrepassa i limiti f ssati dai criteri suddetti, incorre nel-
               l’istituto dell’eccesso colposo, eccedendo colposamente nei mezzi o nelle modalità.
                    Con riferimento al taser, l’eccesso può configurarsi in diversi scenari:
                    ➣ uso ripetuto e non necessario: somministrare più scariche elettriche su un
               soggetto già neutralizzato;
                    ➣ uso contro soggetti vulnerabili (minori, anziani, donne in gravidanza, per-
               sone con patologie note);
                    ➣ uso in contesti non giustificati: ad esempio per sedare una protesta pacifica
               o per punire un atteggiamento di mera polemica verbale o resistenza passiva.
                    Si tratta di un’area di confine particolarmente delicata, poiché il discrimine tra
               l’azione legittima e l’abuso può risultare labile e difficilmente accertabile ex post.
                    La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la valutazione della
               condotta deve avvenire ex ante , ossia con riferimento alle circostanze percepite
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               dall’operatore nel momento dell’intervento. Tuttavia, ciò non esclude che, in man-
               canza di addestramento adeguato o in presenza di un utilizzo sproporzionato del
               dispositivo, possa conf gurarsi responsabilità penale a titolo di lesioni colpose o, nei
               casi più gravi, di omicidio colposo.


               24 Cfr. Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 38614 del 19 settembre 2019 “...La valutazione della pre-
                  vedibilità dell’evento deve essere compiuta ex ante, al momento della condotta, tenendo conto delle
                  concrete capacità professionali dell’agente e delle caratteristiche dell’operazione in corso, non poten-
                  dosi fondare su circostanze accertate ex post...”. Cfr. Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16
                  febbraio 2015, n. 6719 “...Perché possa riconoscersi la scriminante dell’uso legittimo delle armi,
                  quale prevista dall’art. 53 cod. pen., occorre: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi
                  di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l’uso di tale mezzo venga graduato secondo le esi-
                  genze specif che del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità. ove risultino
                  soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre a carico dell’agente il rischio del verif carsi
                  di un evento più grave rispetto a quello da lui perseguito...”.

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