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InfoRMAzIonI E SEgnALAzIonI
In sede civile, l’amministrazione può essere chiamata a risarcire i danni deri-
vanti da un uso improprio dello strumento ai sensi dell’art. 2043 c.c. In sede disci-
plinare, gli operatori sono soggetti a procedimenti interni. Si può sostenere dunque
che la mancanza di una giurisprudenza consolidata sul taser lascia spazio a interpre-
tazioni divergenti e accresce l’incertezza applicativa.
Tuttavia, come ribadito più volte in quanto arma “intermedia”, esso rappre-
senta una soluzione idonea a ridurre l’impiego delle armi da fuoco, consentendo
agli operatori di neutralizzare situazioni di pericolo immediato senza ricorrere a
mezzi letali.In tale prospettiva, si propone una sintesi comparativa dei principali
vantaggi e delle criticità emerse in dottrina, giurisprudenza e prassi operativa.
Vantaggi operativi. Dal punto di vista operativo, il taser presenta alcuni van-
taggi significativi:
➣ consente di neutralizzare rapidamente un soggetto violento senza provoca-
re ferite permanenti;
➣ riduce il rischio di colluttazioni fisiche prolungate, che spesso generano
lesioni sia per l’agente che per il fermato;
➣ funge da deterrente psicologico: la sola minaccia di utilizzo o l’attivazione
del warning act può indurre la resa spontanea.
numerosi rapporti internazionali hanno dimostrato che, nei contesti urbani,
l’introduzione del taser ha determinato una diminuzione complessiva dell’uso delle
armi da fuoco da parte della polizia .
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Rischi e criticità. nonostante i vantaggi, permangono rischi che impongono
cautela:
➣ il pericolo di una “banalizzazione” dell’uso della forza, con il rischio che il
taser diventi la soluzione standard anche in situazioni in cui non vi sarebbe stata
alcuna necessità;
➣ la possibilità di lesioni indirette (cadute, traumi da impatto);
➣ l’incertezza sugli ef etti a lungo termine in soggetti con patologie cardiocir-
colatorie o sotto l’ef etto di sostanze stupefacenti.
11. Conclusioni
L’analisi condotta sul taser e sul suo inquadramento giuridico nell’ordina-
mento italiano consente di giungere ad alcune considerazioni di sintesi.
In primo luogo, il taser non può essere concepito come un’arma “neutra”,
bensì come un mezzo di coazione f sica che, pur collocandosi nella categoria delle
25 https://www.policemag.com/patrol/news/15345433/statistics-indicate-tasers-decrease-litigation-
against-law-enforcement e ancora https://www.globenewswire.com/news-release/2008/10/29/
387013/6483/en/Department-of-Justice-fu.
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