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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI





                             La figura del Capo dello Stato

                 dagli albori della Repubblica ai giorni nostri


                                     Avvocato Professore Tito Lucrezio Rizzo*

                    I poteri presidenziali, scolpiti nella Costituzione come raccordi moralmente
               autorevoli e come momento di sintesi unitaria fra i vari Organi dello Stato, nel
               tempo hanno acquisito una valenza operativa sempre più rilevante nel concreto:
               connotati di mera auctoritas, per usare il linguaggio dei medievisti, si sono poi
               arricchiti di potestas, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, che ha mostrato
               di sapersi adattare evolutivamente al divenire politico-sociale.
                    Finché i rapporti tra Governo e Parlamento si sino svolti in un piano di
               lineare dialettica istituzionale, il compito di ciascun Presidente della Repubblica
               si è mantenuto, fondamentalmente, nell’alveo di una funzione di garanzia delle
               minoranze, onde evitare quella deriva autoritaria descritta dal  De Tocqueville
               come “dittatura della maggioranza” ai danni della minoranza, al qual fine milita
               altresì la scelta dei Padri costituenti dell’adozione di una forma  rigida di
               Costituzione, per il cui cambiamento occorre una qualificata maggioranza parla-
               mentare  (2/3), ovvero il vaglio, successivo ad una delibera adottata a maggioran-
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               za assoluta, mediante Referendum popolare confermativo.
                    Nell’ipotesi, viceversa, divenuta sempre più frequente a far data dalla presi-
               denza Pertini, di una crescente confusione di ruoli fra i tre Poteri tradizionali - il
               Legislativo, che è quello sovrano per eccellenza, l’Esecutivo e il Giudiziario che,
               pur nella loro piena autonomia, sono funzionali al primo - ovvero di “lacerazio-
               ne” fra Istituzioni rappresentative e rappresentati, il Capo dello Stato si è trovato
               a dover svolgere una delicata funzione di “ricucitura sartoriale” fra il cosiddetto
               Paese legale e il Paese reale, onde evitare che la protesta dei cittadini delusi dalla
               politica, potesse involversi nel qualunquismo anti-politico o, addirittura, in
               opzioni eversive dell’ordine costituzionale.

               *  Già Consigliere Capo Servizio Presidenza Repubblica.
               1 Tale requisito non può ritenersi più salvaguardato con l’introduzione di premi di maggioranza,
                  comunque configurati, che garantiscono sì una maggiore stabilità ai Governi, ma disattendono la
                  ‘ratio legis’ del dettato costituzionale, mirante ad una rappresentanza numericamente fedele alla
                  volontà effettiva degli elettori, e quindi garante di un consenso ampiamente condiviso anche dalle
                  minoranze, altrimenti escluse in virtù di un automatismo contabile, inesorabile ai loro danni.

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