Page 209 - Rassegna 2025-1
P. 209
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
La figura del Capo dello Stato
dagli albori della Repubblica ai giorni nostri
Avvocato Professore Tito Lucrezio Rizzo*
I poteri presidenziali, scolpiti nella Costituzione come raccordi moralmente
autorevoli e come momento di sintesi unitaria fra i vari Organi dello Stato, nel
tempo hanno acquisito una valenza operativa sempre più rilevante nel concreto:
connotati di mera auctoritas, per usare il linguaggio dei medievisti, si sono poi
arricchiti di potestas, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, che ha mostrato
di sapersi adattare evolutivamente al divenire politico-sociale.
Finché i rapporti tra Governo e Parlamento si sino svolti in un piano di
lineare dialettica istituzionale, il compito di ciascun Presidente della Repubblica
si è mantenuto, fondamentalmente, nell’alveo di una funzione di garanzia delle
minoranze, onde evitare quella deriva autoritaria descritta dal De Tocqueville
come “dittatura della maggioranza” ai danni della minoranza, al qual fine milita
altresì la scelta dei Padri costituenti dell’adozione di una forma rigida di
Costituzione, per il cui cambiamento occorre una qualificata maggioranza parla-
mentare (2/3), ovvero il vaglio, successivo ad una delibera adottata a maggioran-
1
za assoluta, mediante Referendum popolare confermativo.
Nell’ipotesi, viceversa, divenuta sempre più frequente a far data dalla presi-
denza Pertini, di una crescente confusione di ruoli fra i tre Poteri tradizionali - il
Legislativo, che è quello sovrano per eccellenza, l’Esecutivo e il Giudiziario che,
pur nella loro piena autonomia, sono funzionali al primo - ovvero di “lacerazio-
ne” fra Istituzioni rappresentative e rappresentati, il Capo dello Stato si è trovato
a dover svolgere una delicata funzione di “ricucitura sartoriale” fra il cosiddetto
Paese legale e il Paese reale, onde evitare che la protesta dei cittadini delusi dalla
politica, potesse involversi nel qualunquismo anti-politico o, addirittura, in
opzioni eversive dell’ordine costituzionale.
* Già Consigliere Capo Servizio Presidenza Repubblica.
1 Tale requisito non può ritenersi più salvaguardato con l’introduzione di premi di maggioranza,
comunque configurati, che garantiscono sì una maggiore stabilità ai Governi, ma disattendono la
‘ratio legis’ del dettato costituzionale, mirante ad una rappresentanza numericamente fedele alla
volontà effettiva degli elettori, e quindi garante di un consenso ampiamente condiviso anche dalle
minoranze, altrimenti escluse in virtù di un automatismo contabile, inesorabile ai loro danni.
207