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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Ciò nonostante, non riteniamo inattuale il monito di Vittorio Zincone
(1957), che la figura del Presidente di una Repubblica parlamentare dovesse risul-
tare più vicina a quella del confessore, che non del predicatore. Anche il silenzio
infatti, non come inerte e passivo disinteresse, ma come attiva capacità di ascolto
e di conseguente, discreto stimolo ad operare, ha la sua pregnante efficacia.
Una lettura per sommi capi dell’apporto dottrinale fornito da altri autore-
voli protagonisti della Costituente, torna illuminante per comprendere come- fin
dall’inizio- il Legislatore avesse inteso configurare le potenzialità dinamiche del
Capo dello Stato repubblicano, da qualcuno ritenute addirittura troppo limitate.
Nella Relazione al progetto di Costituzione della Repubblica, presentata il
6 febbraio 1947 alla Presidenza della stessa, l’onorevole Ruini, Presidente della
Commissione per la Costituzione, entrando nel merito della figura del Capo
dello Stato, ne illustrò le caratteristiche: Sta in ogni modo che - disse - il Presidente
della Repubblica non è l’evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il
maestro di cerimonie che si volle vedere in altre Costituzioni. Mentre il Primo
Ministro è il capo della maggioranza e dell’Esecutivo, il Presidente della
Repubblica ha funzioni diverse, che si prestano meno ad una definizione giuridica
dei poteri. Egli rappresenta ed impersona l’unità e la continuità nazionale, la
forza permanente dello Stato al di sopra delle mutevoli maggioranze. è il grande
consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività,
il capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica. Ma perché possa
adempiere a queste essenziali funzioni, deve avere consistenza e solidità di posizio-
ne nel sistema costituzionale […]. il Capo dello Stato non governa; la responsabilità
dei suoi atti è assunta dal Primo Ministro e dai Ministri che li controfirmano; ma
le attribuzioni che gli sono specificamente conferite dalla Costituzione, e tutte le
altre che rientrano nei suoi compiti generali, gli danno infinite occasioni di eserci-
tare la missione di equilibrio e di coordinamento che è propriamente sua .
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Una non distratta rilettura di questa Relazione, avrebbe permesso nell’arco
dei quasi ottant’anni trascorsi dall’avvento della Repubblica, di non incorrere in
tante polemiche, fraintendimenti, interpretazioni di parte ed arditezze interpre-
tative, circa il ruolo effettivo del Presidente della Repubblica nel nostro sistema
costituzionale. Ciò esaminando l’opera di coloro che si sono avvicendati nella più
alta Magistratura, non solo alla luce dell’esegesi letterale dei relativi articoli della
Costituzione, ma anche di quella storica, che consente di cogliere appieno la ratio
legis delle norme dedicate alla figura in parola.
5 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Camera dei
Deputati, 1970-1971, p. LXXXIV.
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