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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




                  Ciò nonostante, non riteniamo inattuale il monito di  Vittorio Zincone
             (1957), che la figura del Presidente di una Repubblica parlamentare dovesse risul-
             tare più vicina a quella del confessore, che non del predicatore. Anche il silenzio
             infatti, non come inerte e passivo disinteresse, ma come attiva capacità di ascolto
             e di conseguente, discreto stimolo ad operare, ha la sua pregnante efficacia.
                  Una lettura per sommi capi dell’apporto dottrinale fornito da altri autore-
             voli protagonisti della Costituente, torna illuminante per comprendere come- fin
             dall’inizio- il Legislatore avesse inteso configurare le potenzialità dinamiche del
             Capo dello Stato repubblicano, da qualcuno ritenute addirittura troppo limitate.
                  Nella Relazione al progetto di Costituzione della Repubblica, presentata il
             6 febbraio 1947 alla Presidenza della stessa, l’onorevole Ruini, Presidente della
             Commissione per la Costituzione,  entrando nel merito della  figura del Capo
             dello Stato, ne illustrò le caratteristiche: Sta in ogni modo che - disse - il Presidente
             della Repubblica non è l’evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il
             maestro di cerimonie che si volle vedere in altre Costituzioni. Mentre il Primo
             Ministro è il capo della maggioranza e dell’Esecutivo, il Presidente della
             Repubblica ha funzioni diverse, che si prestano meno ad una definizione giuridica
             dei poteri. Egli rappresenta ed impersona l’unità e la continuità nazionale, la
             forza permanente dello Stato al di sopra delle mutevoli maggioranze. è il grande
             consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività,
             il capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica. Ma perché possa
             adempiere a queste essenziali funzioni, deve avere consistenza e solidità di posizio-
             ne nel sistema costituzionale […]. il Capo dello Stato non governa; la responsabilità
             dei suoi atti è assunta dal Primo Ministro e dai Ministri che li controfirmano; ma
             le attribuzioni che gli sono specificamente conferite dalla Costituzione, e tutte le
             altre che rientrano nei suoi compiti generali, gli danno infinite occasioni di eserci-
             tare la missione di equilibrio e di coordinamento che è propriamente sua .
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                  Una non distratta rilettura di questa Relazione, avrebbe permesso nell’arco
             dei quasi ottant’anni trascorsi dall’avvento della Repubblica, di non incorrere in
             tante polemiche, fraintendimenti, interpretazioni di parte ed arditezze interpre-
             tative, circa il ruolo effettivo del Presidente della Repubblica nel nostro sistema
             costituzionale. Ciò esaminando l’opera di coloro che si sono avvicendati nella più
             alta Magistratura, non solo alla luce dell’esegesi letterale dei relativi articoli della
             Costituzione, ma anche di quella storica, che consente di cogliere appieno la ratio
             legis delle norme dedicate alla figura in parola.


             5  La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Camera dei
               Deputati, 1970-1971, p. LXXXIV.

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