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INSERTO




                  I due ambiti dell’odio interpersonale più diffusi spesso nell’età dell’adole-
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             scenza sono il cyberbullismo  e il cyberstalking, due fenomeni che presentano sì
             alcuni tratti strettamente legati all’innovazione tecnologica, ma che sono anco-
             rati alle fattispecie di reato tradizionale.
                  Con l’art. 612-bis è stato rubricato nel nostro codice penale il reato di stal-
             king. In realtà si sottolinea non è stato utilizzato il termine “stalking”, ma il più
             ampio “atti persecutori” con la finalità di punire chiunque con condotte reite-
             rate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave
             stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolu-
             mità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
             relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudi-
             ni di vita, con annesse ipotesi aggravanti. Secondo i giuristi, lo stalking, richiede
             due elementi fondamentali, ovvero il perdurante stato di timore o ansia nella
             vittima e le condotte reiterate. Il reato di bullismo invece, non è previsto nel
             nostro codice penale, ma ci sono una serie di comportamenti che possono con-
             figurare fattispecie di reato quali, istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), percosse
             (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), rissa (art. 588 c.p.), diffamazione (art. 595
             c.p.); violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), stalking (art.
             612-bis c.p.), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), furto (art.
             624 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), sostituzione
             di persona (art. 494 c.p.)
                  Un  fenomeno  in  espansione  nell’era  digitale  è  il  grooming,  che  consiste
             nell’adescamento online di minori da parte di adulti con intenti sessuali, regolato
             dal nostro ordinamento attraverso l’articolo 609-undecies del codice penale. A
                                                                 2.
             questo si aggiunge il recente fenomeno del revenge porn  Inoltre, si osserva l’isti-
             gazione al suicidio e la ricerca di persone vulnerabili, come quelle affette da
             disturbi alimentari, nei forum di discussione, con l’intento di prenderle di mira
             e costringerle a comportamenti specifici. Questi comportamenti, per loro natu-
             ra, stanno lentamente sostituendo i crimini tradizionali, presentando nuove e
             inquietanti sfaccettature.
                  È interessante notare che queste azioni sono oggi molto comuni nei con-
             fronti di sconosciuti, ovvero persone mai incontrate nella vita reale, che vengono
             1    Per approfondimento Rassegna n. 4 2021 su https://www.carabinieri.it/media—-comunica-
                  zione/rassegna-dell-arma/la-rassegna/anno-2021/rassegna-n_4.
             2    Nello specifico, l’art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, inserisce nel codice penale l’art. 612-
                  ter:  il  cosiddetto  delitto  di  diffusione  illecita  di  immagini  o  video  sessualmente  espliciti.
                  “Revenge porn”, nato nel mondo inglese per indicare la divulgazione non consensuale, det-
                  tata da finalità vendicative, di immagini intime raffiguranti l’ex partner. https://www.carabi-
                  nieri.it/Internet/ImageStore/Magazines/Rassegna/Rassegna%202021-3/index.html
                  Rassegna n. 3, 2021.

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