Page 296 - Rassegna 2024-4_1
P. 296
INSERTO
I due ambiti dell’odio interpersonale più diffusi spesso nell’età dell’adole-
1
scenza sono il cyberbullismo e il cyberstalking, due fenomeni che presentano sì
alcuni tratti strettamente legati all’innovazione tecnologica, ma che sono anco-
rati alle fattispecie di reato tradizionale.
Con l’art. 612-bis è stato rubricato nel nostro codice penale il reato di stal-
king. In realtà si sottolinea non è stato utilizzato il termine “stalking”, ma il più
ampio “atti persecutori” con la finalità di punire chiunque con condotte reite-
rate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave
stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolu-
mità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudi-
ni di vita, con annesse ipotesi aggravanti. Secondo i giuristi, lo stalking, richiede
due elementi fondamentali, ovvero il perdurante stato di timore o ansia nella
vittima e le condotte reiterate. Il reato di bullismo invece, non è previsto nel
nostro codice penale, ma ci sono una serie di comportamenti che possono con-
figurare fattispecie di reato quali, istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), percosse
(art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), rissa (art. 588 c.p.), diffamazione (art. 595
c.p.); violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), stalking (art.
612-bis c.p.), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), furto (art.
624 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), sostituzione
di persona (art. 494 c.p.)
Un fenomeno in espansione nell’era digitale è il grooming, che consiste
nell’adescamento online di minori da parte di adulti con intenti sessuali, regolato
dal nostro ordinamento attraverso l’articolo 609-undecies del codice penale. A
2.
questo si aggiunge il recente fenomeno del revenge porn Inoltre, si osserva l’isti-
gazione al suicidio e la ricerca di persone vulnerabili, come quelle affette da
disturbi alimentari, nei forum di discussione, con l’intento di prenderle di mira
e costringerle a comportamenti specifici. Questi comportamenti, per loro natu-
ra, stanno lentamente sostituendo i crimini tradizionali, presentando nuove e
inquietanti sfaccettature.
È interessante notare che queste azioni sono oggi molto comuni nei con-
fronti di sconosciuti, ovvero persone mai incontrate nella vita reale, che vengono
1 Per approfondimento Rassegna n. 4 2021 su https://www.carabinieri.it/media—-comunica-
zione/rassegna-dell-arma/la-rassegna/anno-2021/rassegna-n_4.
2 Nello specifico, l’art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, inserisce nel codice penale l’art. 612-
ter: il cosiddetto delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
“Revenge porn”, nato nel mondo inglese per indicare la divulgazione non consensuale, det-
tata da finalità vendicative, di immagini intime raffiguranti l’ex partner. https://www.carabi-
nieri.it/Internet/ImageStore/Magazines/Rassegna/Rassegna%202021-3/index.html
Rassegna n. 3, 2021.
48