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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
La recentissima disciplina nazionale la definisce «ogni programma che consente
alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appar-
tenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario,
alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, ade-
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guatamente formato, denominato mediatore» .
La legge utilizza il termine vittima, termine non prettamente penalistico, più
ampio rispetto alla nozione codicistica di persona offesa dal reato, permettendo
così l’inclusione anche di soggetti terzi, quali i familiari. Giova ricordare che non
sono giustizia riparativa il volontariato, il risarcimento del danno, la messa alla
prova, trattandosi invece di istituti che riguardano l’esecuzione della pena.
In inglese si traduce come restorative justice: l’esito riparativo è un segno visi-
bile del riconoscimento “invisibile” che avviene nel dialogo e comprensione tra
vittima del reato e colui che è indicato come autore dell’offesa, è un esito rela-
zionale tra le parti.
Concretamente si traduce in colloqui volontari tra questi soggetti (la vittima
e l’autore) mediati da un terzo, il mediatore appunto, in cui si cercano soluzioni
alle conseguenze del reato. Il fatto reato è qui considerato non tanto come viola-
zione della legge penale, ma come turbamento delle vite degli autori e delle vitti-
me, che si traduce spesso in sentimento di senso di colpa, turbamento psicologico
e simili. La giustizia riparativa è dunque complementare alla giustizia penale in
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quanto è svolta nell’interesse di entrambe le parti, senza alcun effetto retributivo .
Requisito fondamentale della disciplina è il consenso delle parti: questo
deve essere personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma
scritta. La libertà di adesione a questi programmi si traduce nella possibilità di
revocare il consenso in ogni momento anche per fatti concludenti, ad esempio
non presentandosi ad un colloquio .
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Per quanto riguarda i requisiti di accesso non vi sono preclusioni per reato,
tipo o gravità, e si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale,
durante l’esecuzione, anche prima della proposizione di querela. Ciò è previsto
al fine anche di abbattere il numero dei procedimenti penali grazie all’istituto di
remissione di querela e della sospensione del procedimento di cui diremo bre-
vemente.
Il programma si svolge in diverse fasi. Vi sono innanzitutto delle attività
preliminari per cui la vittima e l’autore vengono informati dell’esistenza dei pro-
grammi e delle loro modalità di svolgimento.
3 Art. 42, comma 1, lett. a.
4 Art. 53, comma 1. Lettera c) Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
5 Art. 48, comma 1. Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
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