Page 192 - Rassegna 2024-4_1
P. 192

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




                  Considerata la loro ovvia aderenza al procedimento penale e soprattutto
             all’aderenza nel senso di primo contatto con i soggetti potenzialmente interes-
             sati alla giustizia riparativa, il codice prescrive loro obblighi, soprattutto di carat-
             tere informativo.
                  Ad esempio, il novellato art. 293 c.p.p. impone all’ufficiale o agente di poli-
             zia giudiziaria che esegue l’ordinanza di custodia cautelare di provvedere anche
             ad informare l’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia ripa-
             rativa.
                  Tale obbligo grava anche sul pubblico ministero ex art. 369 c.p.p. all’atto
             di notifica dell’informazione di garanzia, allo scopo di informare sia la persona
             sottoposta alle indagini, sia quella offesa dal reato che hanno facoltà di accedere
             ai programmi di giustizia riparativa.
                  Ancora, si pensi che nei doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o
             fermo, il codice impone di informare l’arrestato o il fermato della facoltà di
             accedere ai programmi di giustizia riparativa.
                  Oltre alle dedicate norme del codice di procedura si può rinvenire un più
             generale dovere di rendere fruibile ad un utente comune la nozione di giustizia
             riparativa nell’articolo 1, comma 2, del TULPS per cui l’autorità di pubblica sicurezza
             per mezzo dei suoi ufficiali provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati, come
             riferimento normativo ulteriore sia per il dovere di informazione, sia come fon-
             damento stesso della giustizia riparativa.
                  Concludendo, la giustizia riparativa introduce un modello tripolare, in cui
             si supera il dualismo Stato-autore del reato in cui il primo sanziona il secondo,
             istituzionalizza la mediazione come riconciliazione e metodo di reinserimento
             sociale, in cui si inserisce il dovere delle Forze dell’Ordine di adempiere agli
             obblighi informativi sulla possibilità di fruizione di questo istituto verso l’autore
             del reato.


















             190
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197