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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Considerata la loro ovvia aderenza al procedimento penale e soprattutto
all’aderenza nel senso di primo contatto con i soggetti potenzialmente interes-
sati alla giustizia riparativa, il codice prescrive loro obblighi, soprattutto di carat-
tere informativo.
Ad esempio, il novellato art. 293 c.p.p. impone all’ufficiale o agente di poli-
zia giudiziaria che esegue l’ordinanza di custodia cautelare di provvedere anche
ad informare l’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia ripa-
rativa.
Tale obbligo grava anche sul pubblico ministero ex art. 369 c.p.p. all’atto
di notifica dell’informazione di garanzia, allo scopo di informare sia la persona
sottoposta alle indagini, sia quella offesa dal reato che hanno facoltà di accedere
ai programmi di giustizia riparativa.
Ancora, si pensi che nei doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o
fermo, il codice impone di informare l’arrestato o il fermato della facoltà di
accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Oltre alle dedicate norme del codice di procedura si può rinvenire un più
generale dovere di rendere fruibile ad un utente comune la nozione di giustizia
riparativa nell’articolo 1, comma 2, del TULPS per cui l’autorità di pubblica sicurezza
per mezzo dei suoi ufficiali provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati, come
riferimento normativo ulteriore sia per il dovere di informazione, sia come fon-
damento stesso della giustizia riparativa.
Concludendo, la giustizia riparativa introduce un modello tripolare, in cui
si supera il dualismo Stato-autore del reato in cui il primo sanziona il secondo,
istituzionalizza la mediazione come riconciliazione e metodo di reinserimento
sociale, in cui si inserisce il dovere delle Forze dell’Ordine di adempiere agli
obblighi informativi sulla possibilità di fruizione di questo istituto verso l’autore
del reato.
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