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AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è
preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e
ciascuno dei partecipanti, tra cui anche i familiari o i soggetti appartenenti alla
comunità.
Il decreto regola lo svolgimento degli incontri, da cui si evince la figura dei
mediatori, non come negoziatori civili, ma quali semplici facilitatori della comu-
nicazione, che garantiscono l’equiprossimità dei partecipanti e comunicano con
la competente autorità giudiziaria, facendole pervenire al termine del program-
ma una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e l’esito ripara-
tivo raggiunto.
Vige in generale il principio di inutilizzabilità per cui le dichiarazioni rese
e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utiliz-
zate nel procedimento penale e nella fase dell’esecuzione della pena.
Al termine dei programmi vi può essere appunto l’esito riparativo, concet-
to di portata molto ampia che spazia da dichiarazioni o scuse formali al risarci-
mento del danno o al ravvedimento operoso per elidere o attenuare le conse-
guenze dannose del reato.
Nella logica di questo istituto parallelo e complementare al procedimento
penale vi sono chiaramente dei vantaggi a seguito dell’esito riparativo. Sul piano
dell’esecuzione penale può influenzare l’assegnazione dei benefici penitenziari,
la concessione di misure alternative al carcere e la valutazione di periodi di
prova. Gli eventuali esiti negativi non comportano comunque un aggravamento
delle sanzioni.
Occorre in questa sede citare il novellato art. 152 c.p. “remissione della
querela” per cui vi è remissione tacita della querela quando il querelante ha
partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito ripa-
rativo; per cui, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte del-
l’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa quando
gli impegni sono stati rispettati. In questo caso di fatto l’esito riparativo defi-
nisce il processo con un epilogo di non punibilità, con una valenza quindi
alternativa al processo.
Funzionale al precedente istituto è la sospensione del procedimento: nel
caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta
dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un
periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento
del programma di giustizia riparativa.
Sia consentito un breve approfondimento al ruolo delle Forze dell’Ordine
nell’ambito della giustizia riparativa.
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