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             f no a livello Comando Stazione. In breve le indicazioni  sostenevano che:
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                  ➢ gli accertamenti sanitari, nei riguardi delle infermità neuro-psichiche in
             genere, non devono essere praticati ambulatorialmente, ma sempre dopo ricovero ed
             osservazione in ospedale militare;
                  ➢ l’invio in osservazione, quando possibile, deve essere preceduto da uno studio
             accurato del soggetto da parte del medico del corpo , che richiederà un rapporto
             informativo al comandante del reparto sul comportamento, sul carattere e sulla
             condotta in servizio e fuori servizio del militare e redigerà sempre una dettagliata
             dichiarazione medica che deve contenere non solo “la espressione chiara e precisa
             dei fatti obiettivi rilevati nel soggetto”, ma anche i rilievi dell’indagine psicologica
             praticata;
                  ➢ un militare dell’arma, già riconosciuto affetto da una infermità neuro-
             psichica che abbia determinato un provvedimento di non idoneità temporanea,
             prima di essere riammesso idoneo in servizio, deve essere tenuto in osservazione in
             ospedale militare ed esaminato con obiettività e ponderatezza per escludere sia la
             sindrome neuro-psichica precedentemente riscontrata, sia la fase iniziale o prepa-
             ratoria di una malattia mentale in evoluzione;
                  ➢ una infermità mentale, anche se apparentemente guaribile dopo periodi di
             licenza di convalescenza o di aspettativa, deve dar luogo a provvedimenti di per-
             manente inidoneità al servizio militare.
                  infatti, nella collettività militare ed in particolare in quella dell’arma dei
             carabinieri non è ammissibile la presenza in prova di malati mentali apparente-
             mente guariti.
                  Queste direttive rif ettevano un atteggiamento rigoroso e prudente nei con-
             fronti della salute mentale, motivato dalla convinzione che la collettività militare,
             e in particolare quella dell’Arma dei Carabinieri, non potesse tollerare la presenza
             di individui af etti da malattie mentali, anche se apparentemente guariti.
                  Gli  accertamenti  sanitari  relativi  alle  infermità  neuropsichiche,  quindi,
             dovevano essere ef ettuati solo dopo un periodo di ricovero e osservazione in
             ospedale militare, evitando qualsiasi pratica ambulatoriale. Inoltre, prima dell’in-
             vio in osservazione, il medico del Corpo doveva condurre uno studio approfon-
             dito del soggetto, richiedendo un rapporto informativo al comandante del repar-
             to riguardo al comportamento, al carattere e alla condotta del militare sia in ser-
             vizio che fuori servizio. Quest’ultimo aspetto è stato sempre considerato una pie-
             tra miliare dell’organizzazione militare in quanto, prima dell’intervento sanita-
             rio, viene chiesto e recepito il rapporto informativo del Comandante di reparto

             197 F.  n.  1098/4  di  prot  dell’uf .  Pers.  Sott.  e  Truppa  del  Comando  Generale  dell’Arma  dei
                 Carabinieri datata 18 novembre 1953.

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