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f no a livello Comando Stazione. In breve le indicazioni sostenevano che:
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➢ gli accertamenti sanitari, nei riguardi delle infermità neuro-psichiche in
genere, non devono essere praticati ambulatorialmente, ma sempre dopo ricovero ed
osservazione in ospedale militare;
➢ l’invio in osservazione, quando possibile, deve essere preceduto da uno studio
accurato del soggetto da parte del medico del corpo , che richiederà un rapporto
informativo al comandante del reparto sul comportamento, sul carattere e sulla
condotta in servizio e fuori servizio del militare e redigerà sempre una dettagliata
dichiarazione medica che deve contenere non solo “la espressione chiara e precisa
dei fatti obiettivi rilevati nel soggetto”, ma anche i rilievi dell’indagine psicologica
praticata;
➢ un militare dell’arma, già riconosciuto affetto da una infermità neuro-
psichica che abbia determinato un provvedimento di non idoneità temporanea,
prima di essere riammesso idoneo in servizio, deve essere tenuto in osservazione in
ospedale militare ed esaminato con obiettività e ponderatezza per escludere sia la
sindrome neuro-psichica precedentemente riscontrata, sia la fase iniziale o prepa-
ratoria di una malattia mentale in evoluzione;
➢ una infermità mentale, anche se apparentemente guaribile dopo periodi di
licenza di convalescenza o di aspettativa, deve dar luogo a provvedimenti di per-
manente inidoneità al servizio militare.
infatti, nella collettività militare ed in particolare in quella dell’arma dei
carabinieri non è ammissibile la presenza in prova di malati mentali apparente-
mente guariti.
Queste direttive rif ettevano un atteggiamento rigoroso e prudente nei con-
fronti della salute mentale, motivato dalla convinzione che la collettività militare,
e in particolare quella dell’Arma dei Carabinieri, non potesse tollerare la presenza
di individui af etti da malattie mentali, anche se apparentemente guariti.
Gli accertamenti sanitari relativi alle infermità neuropsichiche, quindi,
dovevano essere ef ettuati solo dopo un periodo di ricovero e osservazione in
ospedale militare, evitando qualsiasi pratica ambulatoriale. Inoltre, prima dell’in-
vio in osservazione, il medico del Corpo doveva condurre uno studio approfon-
dito del soggetto, richiedendo un rapporto informativo al comandante del repar-
to riguardo al comportamento, al carattere e alla condotta del militare sia in ser-
vizio che fuori servizio. Quest’ultimo aspetto è stato sempre considerato una pie-
tra miliare dell’organizzazione militare in quanto, prima dell’intervento sanita-
rio, viene chiesto e recepito il rapporto informativo del Comandante di reparto
197 F. n. 1098/4 di prot dell’uf . Pers. Sott. e Truppa del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri datata 18 novembre 1953.
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