Page 111 - Rassegna 2024-4 supplemento
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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione




               i Consigli di leva erano costituiti senza l’apporto di specif che competenze psico-
               logiche. Pertanto ne facevano parte solo uf  ciali medici o d’Arma, qualif cati
               “Periti selettori attitudinali”, che accertavano il grado di idoneità somatico-fun-
               zionale e psico-attitudinale dei giovani allo impiego in incarichi del servizio mili-
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               tare.  La  normativa  del  1986 , invece,  prevedeva  che  questi  Consigli  fossero
               af  ancati da un consulente, che poteva essere un uf  ciale medico specializzato in
               psichiatria oppure un laureato o specializzato in psicologia.
                    L’introduzione della figura dello psicologo nel contesto militare segnò un
               cambiamento  fondamentale,  poiché  permise  una  valutazione  più  adeguata
               degli aspetti psicologici e delle caratteristiche personali dei giovani chiamati alle
               armi.  Questo  approccio  che  integrava  competenze  mediche  e  psicologiche,
               mirava a migliorare la selezione e l’allocazione dei giovani nel servizio militare,
               garantendo che fossero impiegati in ruoli compatibili con le loro capacità e atti-
               tudini. Se da un punto di vista operativo l’apporto dello psicologo si inserisce
               all’interno della prassi di valutazione durante la selezione, questa innovazione
               rappresenta comunque un segno significativo di una crescente consapevolezza
               dell’importanza della dimensione psicologica nell’ambito del servizio militare.
                    L’introduzione dello psicologo nella selezione dei giovani chiamati alle armi
               non si limitava a un mero intervento tecnico, ma è possibile considerarla una vera
               svolta culturale e metodologica. La presenza dello psicologo nei Consigli di leva
               fu un primo passo per iniziare a dare importanza non solo alla salute f sica, ma
               anche a quella psicologica dei militari.


                   di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani allo impiego in incarichi del ser-
                   vizio militare. Fanno parte di detto gruppo di periti uf  ciali medici ed uf  ciali delle varie armi e
                   dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione alla entità del
                   contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare. Il capo nucleo medico selet-
                   tore è il perito sanitario del consiglio di leva. La qualif ca di perito in materia di selezione attitu-
                   dinale è conferita dal Ministro per la difesa agli uf  ciali che abbiano superato apposito corso. Il
                   consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo
                   che la decisione riguardi l’idoneità f sica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto confor-
                   me al parere del perito sanitario. L’intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente,
                   rende valide le decisioni. Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzio-
                   ne consultiva, un uf  ciale dei carabinieri”.
               142 Legge del 24 dicembre 1986, n. 958: (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva pro-
                   lungata) - art. 9 - (Consiglio di leva) - 1. La lettera a) del secondo comma dell’articolo 8 della
                   legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente: «a) da un uf  ciale superiore del Corpo
                   delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;» 2. Dopo il secondo
                   comma dell’articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente: «Il consiglio di
                   leva si avvale quale consulente di un uf  ciale medico, specializzato in psichiatria o di un laureato
                   o specializzato in psicologia». 3. Dopo il secondo comma dell’articolo 9 della legge 31 maggio
                   1975, n. 191, è inserito il seguente: «Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un uf  ciale
                   medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia».

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