Page 111 - Rassegna 2024-4 supplemento
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i carabinieri e La psicoLogia: viaggio tra storia e innovazione
i Consigli di leva erano costituiti senza l’apporto di specif che competenze psico-
logiche. Pertanto ne facevano parte solo uf ciali medici o d’Arma, qualif cati
“Periti selettori attitudinali”, che accertavano il grado di idoneità somatico-fun-
zionale e psico-attitudinale dei giovani allo impiego in incarichi del servizio mili-
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tare. La normativa del 1986 , invece, prevedeva che questi Consigli fossero
af ancati da un consulente, che poteva essere un uf ciale medico specializzato in
psichiatria oppure un laureato o specializzato in psicologia.
L’introduzione della figura dello psicologo nel contesto militare segnò un
cambiamento fondamentale, poiché permise una valutazione più adeguata
degli aspetti psicologici e delle caratteristiche personali dei giovani chiamati alle
armi. Questo approccio che integrava competenze mediche e psicologiche,
mirava a migliorare la selezione e l’allocazione dei giovani nel servizio militare,
garantendo che fossero impiegati in ruoli compatibili con le loro capacità e atti-
tudini. Se da un punto di vista operativo l’apporto dello psicologo si inserisce
all’interno della prassi di valutazione durante la selezione, questa innovazione
rappresenta comunque un segno significativo di una crescente consapevolezza
dell’importanza della dimensione psicologica nell’ambito del servizio militare.
L’introduzione dello psicologo nella selezione dei giovani chiamati alle armi
non si limitava a un mero intervento tecnico, ma è possibile considerarla una vera
svolta culturale e metodologica. La presenza dello psicologo nei Consigli di leva
fu un primo passo per iniziare a dare importanza non solo alla salute f sica, ma
anche a quella psicologica dei militari.
di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani allo impiego in incarichi del ser-
vizio militare. Fanno parte di detto gruppo di periti uf ciali medici ed uf ciali delle varie armi e
dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro per la difesa in relazione alla entità del
contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare. Il capo nucleo medico selet-
tore è il perito sanitario del consiglio di leva. La qualif ca di perito in materia di selezione attitu-
dinale è conferita dal Ministro per la difesa agli uf ciali che abbiano superato apposito corso. Il
consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo
che la decisione riguardi l’idoneità f sica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto confor-
me al parere del perito sanitario. L’intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente,
rende valide le decisioni. Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzio-
ne consultiva, un uf ciale dei carabinieri”.
142 Legge del 24 dicembre 1986, n. 958: (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva pro-
lungata) - art. 9 - (Consiglio di leva) - 1. La lettera a) del secondo comma dell’articolo 8 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente: «a) da un uf ciale superiore del Corpo
delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;» 2. Dopo il secondo
comma dell’articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente: «Il consiglio di
leva si avvale quale consulente di un uf ciale medico, specializzato in psichiatria o di un laureato
o specializzato in psicologia». 3. Dopo il secondo comma dell’articolo 9 della legge 31 maggio
1975, n. 191, è inserito il seguente: «Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un uf ciale
medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia».
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