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AGRO ECO AMBIENTE




                  Ciò è quanto chiarito in una celebre ordinanza del Tribunale di Gorizia
             di alcuni anni fa, ove si condannava un’industria tessile alla rimozione delle
             dichiarazioni “scelta naturale”, “amica dell’ambiente”, “la prima e unica micro-
             fibra  che  garantisce  eco-sostenibilità  durante  tutto  il  ciclo  produttivo”  e
             “microfibra ecologica” in quanto ritenute claims prive di fondamento, fuor-
             vianti, nonché esempio di pubblicità ingannevole, in breve integranti il feno-
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             meno del greenwashing . Sicché, solamente laddove le informazioni divulgate
             siano così caratteristiche, e non in altri casi, dovrebbe sorgere il sospetto di una
             pratica sleale.
                  La fattispecie del greenwashing, peraltro, può reprimersi anche in funzione
             della sua potenzialità distorsiva del mercato e lesiva della concorrenza, potendo
             certamente rientrare in quei comportamenti ascrivibili nell’alveo della concor-
             renza sleale, se contraria a canoni di correttezza professionale e idonea a dan-
                                                                  27
             neggiare l’altrui azienda (art. 2598, comma 1, n. 3, c.c.) .
                  In questo senso, strumenti di contenimento e repressione sarebbero, in
             particolare, l’azione inibitoria ex art. 2599 c.c., nonché la tutela obbligatoria pre-
             vista dall’art. 2600 c.c.
                  Su un altro versante, bisogna tener conto, poi, che alcune pratiche turisti-
             co-commerciali  considerate  a  basso  impatto  ambientale,  rientranti  nel  più
             ampio raggio della cosiddetta sharing economy, si pensi, ad esempio, alla piattafor-
             ma Airbnb, spesso s’accompagnano a pericoli di diverso genere, a cominciare
             dalle truffe, passando per fenomeni di evasione fiscale, fino ad arrivare a casi di
             discriminazioni razziali.
                  Noto è, infatti, che le sharing platforms subordinano l’offerta di servizi alla
             condivisione di informazioni biografiche, fotografie, nonché alla descrizione di
             interessi e passioni, ciò che finisce, nei fatti, con l’instaurare una relazione di
             tipo più personale che commerciale.
                  La personalizzazione del profilo, congiuntamente all’adozione di sistemi
             di valutazione, colma dunque il vuoto informativo e contribuisce ad accrescere
             la fiducia tra pari e nei confronti della piattaforma, fattore che assume un ruolo
             determinante nei modelli di sharing economy. Tuttavia, la disponibilità di informa-
             zioni personali, dati e generalità espone i partecipanti al rischio discriminatorio;
             ciò che è quanto accaduto, in particolare, in un celebre caso di qualche anno fa.
             Nella circostanza de qua, un host di Airbnb aveva dapprima accettato e poi can-
             cellato la prenotazione di una donna, in quanto asiatica.

             26   Trib. Gorizia 26 novembre 2021.
             27   R. Franceschelli, Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del
                  diritto industriale, in Riv. dir. ind., 1956, 66 ss.

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