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AGRO ECO AMBIENTE
Ciò è quanto chiarito in una celebre ordinanza del Tribunale di Gorizia
di alcuni anni fa, ove si condannava un’industria tessile alla rimozione delle
dichiarazioni “scelta naturale”, “amica dell’ambiente”, “la prima e unica micro-
fibra che garantisce eco-sostenibilità durante tutto il ciclo produttivo” e
“microfibra ecologica” in quanto ritenute claims prive di fondamento, fuor-
vianti, nonché esempio di pubblicità ingannevole, in breve integranti il feno-
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meno del greenwashing . Sicché, solamente laddove le informazioni divulgate
siano così caratteristiche, e non in altri casi, dovrebbe sorgere il sospetto di una
pratica sleale.
La fattispecie del greenwashing, peraltro, può reprimersi anche in funzione
della sua potenzialità distorsiva del mercato e lesiva della concorrenza, potendo
certamente rientrare in quei comportamenti ascrivibili nell’alveo della concor-
renza sleale, se contraria a canoni di correttezza professionale e idonea a dan-
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neggiare l’altrui azienda (art. 2598, comma 1, n. 3, c.c.) .
In questo senso, strumenti di contenimento e repressione sarebbero, in
particolare, l’azione inibitoria ex art. 2599 c.c., nonché la tutela obbligatoria pre-
vista dall’art. 2600 c.c.
Su un altro versante, bisogna tener conto, poi, che alcune pratiche turisti-
co-commerciali considerate a basso impatto ambientale, rientranti nel più
ampio raggio della cosiddetta sharing economy, si pensi, ad esempio, alla piattafor-
ma Airbnb, spesso s’accompagnano a pericoli di diverso genere, a cominciare
dalle truffe, passando per fenomeni di evasione fiscale, fino ad arrivare a casi di
discriminazioni razziali.
Noto è, infatti, che le sharing platforms subordinano l’offerta di servizi alla
condivisione di informazioni biografiche, fotografie, nonché alla descrizione di
interessi e passioni, ciò che finisce, nei fatti, con l’instaurare una relazione di
tipo più personale che commerciale.
La personalizzazione del profilo, congiuntamente all’adozione di sistemi
di valutazione, colma dunque il vuoto informativo e contribuisce ad accrescere
la fiducia tra pari e nei confronti della piattaforma, fattore che assume un ruolo
determinante nei modelli di sharing economy. Tuttavia, la disponibilità di informa-
zioni personali, dati e generalità espone i partecipanti al rischio discriminatorio;
ciò che è quanto accaduto, in particolare, in un celebre caso di qualche anno fa.
Nella circostanza de qua, un host di Airbnb aveva dapprima accettato e poi can-
cellato la prenotazione di una donna, in quanto asiatica.
26 Trib. Gorizia 26 novembre 2021.
27 R. Franceschelli, Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del
diritto industriale, in Riv. dir. ind., 1956, 66 ss.
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