Page 57 - Rassegna 2024-1-Inserto
P. 57

STEREOTIPI E PREGIUDIZI




               la sua morale da domande molto intime su quanto accaduto durante i rapporti
               sessuali  intercorsi.  Quesiti  che  esulavano  dai  fatti  oggetto  dell’imputazione,
               volte esclusivamente a screditarla e, conseguentemente, a minarne la credibilità,
               facendo leva sullo stereotipo secondo cui una donna “onesta” non poteva subi-
                                      1
               re una violenza sessuale  e che le donne in generale dovevano essere pronte a rac-
               cogliere i frutti che avevano seminato, cioè quelli del femminismo.
                    La storia di Fiorella, vittima di stupro, e della strenua difesa del suo avvo-
               cato Tina Lagostena Bassi furono il primo esempio di vittimizzazione seconda-
               ria portato in aula, tanto da suscitare un impatto significativo sull’opinione pub-
               blica.
                    Siamo nel 2024 e gli echi di un processo, quello del 1979, tornano con pre-
               potenza ad interrogarci.
                    Nel 2015 i giudici della Corte d’Appello di Firenze, assolsero sei ragazzi
               imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ventiduenne fuori
               dalla Fortezza da Basso, a Firenze, rovesciando completamente la condanna in
               primo grado. In plurimi passaggi della motivazione della sentenza di assoluzio-
               ne , i giudici di Appello diedero credito alla versione dei ragazzi, dubitando
                  2
               della credibilità della giovane donna basandosi su diverse contraddizioni pre-
               senti nella sua testimonianza e sulla ricostruzione della sua vita privata e delle
               sue abitudini sessuali. I giudici della Corte d’Appello di Firenze in particolare
               si soffermarono a descrivere il tipo di biancheria intima indossata dalla perso-
               na offesa, il suo orientamento sessuale e le sue relazioni. Una motivazione
               densa di giudizi morali che si racchiudeva nella definizione di vita non lineare
               della giovane donna.
                    Anche in questo processo, così come tuttora frequentemente nei procedi-
               menti per reati in materia di violenza di genere, sono presenti stereotipi di gene-
               re, che tendono talvolta a minimizzare la violenza, magari attraverso un linguag-
               gio colpevolizzante. Inoltre, nel caso di specie alla persona offesa erano state
               poste domande su questioni non pertinenti e di natura strettamente personale
               e intima , esponendo così la vittima a una vittimizzazione secondaria, alla col-
                       3
               pevolizzazione della persona offesa, indicativo di un atteggiamento culturale,

               1    https://www.raiplay.it/video/2018/01/Processo-per-stupro-larringa-di-Lagostena-Bassi-
                    6c151db1-80b0-4ecc-b608-9a3d5f63f2a4.html.
               2    Corte d’Appello di Firenze, sez. II, 4 marzo 2015, n. 858.
               3    Si richiama in proposito il disposto dell’art. 54 della Convenzione di Istanbul, secondo cui
                    “le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi
                    procedimento civile o penale le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della
                    vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie” e dell’art. 472,
                    comma 3-bis, c.p.p. “In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o
                    sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”.

                                                                                         55
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62