Page 18 - Rassegna 2023-4
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DOTTRINA




                  Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto
             dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazio-
             ne degli atleti ma per essi non sarà mai possibile retribuirle nemmeno dal bene-
             ficiario. Per tali prestazioni sportive, infatti, possono essere rimborsate esclusi-
             vamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al tra-
             sporto  sostenute  in  occasione  di  prestazioni  effettuate  fuori  dal  territorio
             comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario posso-
             no  però  anche  essere  rimborsate  a  fronte  di  autocertificazione  resa  ai  sensi
             dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, purché non superino l’importo di 150 euro
             mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le atti-
             vità di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
                  Infine  è  indicato  che  tali  prestazioni  sono  incompatibili  con  qualsiasi
             forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
             di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite
             il quale svolge la propria attività sportiva. Avendo la riforma valorizzato anche
             concetti quali la salute e la sicurezza di chiunque presti la propria opera, retri-
             buita o meno, in favore degli enti dilettantistici, sarà inoltre necessario assicura-
             re i volontari per la responsabilità civile verso i terzi, anche attraverso i mecca-
             nismi assicurativi semplificati di cui all’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017.
             Interessante, inoltre, la previsione del legislatore di una puntuale disciplina per
             chi, in costanza di rapporto lavorativo con una pubblica amministrazione, per-
             cepisca anche compensi da un ente sportivo dilettantistico.
                  Per quanto concerne i GSM il comma 6 dell’art. 25 d.lgs. 36/21 ha espres-
             samente previsto che le disposizioni sul lavoro sportivo dei pubblici dipendenti
             non si applichino al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i
             Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività
             sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,
             appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che posso-
             no essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal
             CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive
             associate o sotto la loro egida. Ma a definire il quadro è il Ministero della difesa,
             che ha diffuso la circolare del 22 dicembre 2023 che va ad integrare e modifi-
             care la circolare a seguito n. M-D GMIL_04_0396572 in data 31 luglio 2008
             con entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 e con le indicazioni per le autorizza-
             zioni per il personale militare .
                                         (9)
                  Vengono, perciò, elencati i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione:

             (9)   Eccettuato per gli appartenenti dell’Arma dei Carabinieri, le cui direttive dal comando gene-
                  rale dell’Arma.

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