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DOTTRINA
All’art. 2 lett. bb), infatti, si legge bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le
strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l’Arma dei
Carabinieri, che promuovono l’esercizio dell’attività sportiva agonistica e non agonistica di
tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazio-
nali e internazionali sulla base di protocolli d’intesa stipulati con il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le
Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni.
Da qui si riscontra, da subito, una delle maggiori novità introdotte dalla
riforma: l’apertura al paralimpismo anche all’interno delle forze armate.
Al titolo VI Capo I del d.lgs. 36/2021, Disposizioni in materia di pari opportu-
nità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello
Stato, sono compiutamente disciplinati termini e modalità di reclutamento e di
tesseramento dei predetti atleti con l’istituzione del Gruppo Sportivo
Paralimpico della Difesa (GSPD) che, oltre a favorire un generale processo di
recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in
servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante
l’iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), e la partecipazione nelle diverse discipline, a compe-
tizioni in ambito nazionale e internazionale . Inoltre, più nel dettaglio, sono pre-
(4)
visti anche reclutamento e remunerazione che, di fatto, ora prevede un trattamen-
to economico fisso e continuativo pari a quello spettante agli atleti normodotati.
Tale novella si incardina in un percorso di civiltà e di cultura del Paese, ini-
ziato anni fa dal movimento paralimpico italiano e fortemente voluto dal
(5)
Presidente Avv. Luca Pancalli. Un percorso, peraltro incorniciato il 20 settem-
bre del 2022 con l’entrata in vigore all’art. 33 della Carta Costituzionale di un
nuovo comma il quale riconosce il valore non solo educativo e del benessere
dell’attività sportiva, in ogni sua forma ed espressione, ma, soprattutto sociale
e, pertanto anche in termini di possibilità e diritti concesse agli atleti e alle atlete
normodotate anche per le persone con disabilità fisica o intellettiva.
Andando nel proseguo della lettura della riforma assume particolare
rilevanza anche la nuova figura del lavoratore e del volontario sportivo come
(4) Art. 47, comma 1, d.lgs. 36/2021. Il sito della Difesa permette di conoscere le attività del
GSPD, https://www.difesa.it/smd/approfondimenti/sportparalimpicimilitari/index.html,
consultato il 10 gennaio 2024.
(5) In forza del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017 il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disa-
bili, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive
Paralimpiche, sia a livello centrale sia territoriale, con il compito di riconoscere qualunque orga-
nizzazione sportiva per disabili sul territorio nazionale e di garantire la massima diffusione del-
l’idea paralimpica e il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili.
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