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LA RIFORMA DELLO SPORT E I GRUPPI SPORTIVI MILITARI
prevista e disciplinata dal d.lgs. 36/2021 con una serie di interventi di notevole
impatto per tutto il settore con l’obbiettivo primario, espressamente enunciato
all’art. 25 del decreto, di tutelare la dignità dei lavoratori nel rispetto del princi-
pio di specificità dello sport.
Dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d.
lavoro sportivo. Il Titolo V del predetto decreto, peraltro recentemente modi-
ficato dal d.lgs. n. 120/2023 , introduce infatti importanti novità, su alcune
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delle quali occorre fornire le prime indicazioni al personale ispettivo.
In linea generale è stato chiarito che chiunque percepisca compensi da un
ente sportivo dilettantistico deve oggi considerarsi lavoratore sportivo. Nello specifi-
co, l’art. 25, comma 1, recita è lavoratore sportivo ogni altro tesserato […] che svolge verso
un corrispettivo […] le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disci-
plina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle man-
sioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono pre-
stazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori
dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti
dai rispettivi ordini professionali. Rispetto alla platea di soggetti indicati dalla disposi-
zione, il legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l’attivi-
tà di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato
o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordi-
nate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. che godono di una
presunzione di autonomia sino alla concorrenza di 24 ore settimanali (escluso il
tempo dedicato alle manifestazioni sportive). Ricalcando la normativa prevista per
gli enti del terzo settore (ETS) dal Codice del Terzo Settore (CTS) il mondo spor-
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tivo riconosce anche la nuova figura del volontario sportivo a cui sono dedicate
specifiche indicazioni con l’art. 29 del d.lgs. n. 36/2021. In particolare si prevede
che le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralim-
pici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. , possono avvalersi nello
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svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizio-
ne il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo
e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
(6) Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
(7) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
(8) Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A. fino al 2018) è un’azienda pubblica italiana che si
occupa dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale.
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