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VERDE URBANO
                             LE BEST PRACTICES DELLA SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI



                    Nel terzo e nel quarto caso, invece, la relazione tra la vittima e la fonte di
               pericolo non ha alcuna connessione con l’attività lavorativa e se qualche adde-
               bito potrà essere mosso al datore di lavoro/responsabile della caserma esso non
               troverà un referente nelle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
               ma nella violazione di norme cautelari rinvenibili, ad esempio, in un ipotetico
               Regolamento comunale per la cura del verde pubblico e privato. La caduta del-
               l’albero rappresenta per entrambe le vittime un rischio generico, comune a tutti
               i cittadini, non connesso con l’attività lavorativa, che si verifica all’ interno della
               caserma in spazi dove non vi sono lavorazioni. Nei casi delineati non si potrà
               contestare al datore di lavoro/comandante della caserma la connessione della
               mancata valutazione e formalizzazione nel DVR del rischio caduta alberi con
               l’evento occorso in quanto non ricorre né la dimensione spaziale né la dimen-
               sione temporale della valutazione (i soggetti non agiscono durante il lavoro, non
               accedono negli spazi alberati per motivi connessi al lavoro e tra le alberature
               non vi sono spazi con postazioni di lavoro che possano farne luoghi di lavoro).
                    Tirando le somme di quanto si è sin qui osservato, per la configurazione
               di una responsabilità antinfortunistica, devono ricorrere due condizioni:
                      riscontrare la violazione di una norma a tutela della sicurezza e della
               salute dei lavoratori commissiva o omissiva;
                      che l’evento, anche quello occorso in danno di un extraneus, sia concre-
               tizzazione del rischio lavorativo, ovvero del rischio di nocumento del lavoratore
               in conseguenza dell’attività espletata o del terzo che si trovi in analoga situazio-
               ne di esposizione .
                                (13)
                    Ipotizzando invece implicazioni solo di natura civilistica e fatta salva l’appli-
               cabilità dell’art. 2087 c.c. per accertate violazioni del d.lgs. n. 81/2008, si ritiene
               prospettabile l’inosservanza di un obbligo di custodia (art. 2051 c.c.), disposizione
               nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul
               custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” .
                                                                                        (14)
                    In altre parole, la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il
               fatto stesso della custodia, se ad essa conseguono danni. Al riguardo, l’attenzio-
               ne per le alberature attraverso l’acquisizione di un “Piano di Gestione” da parte
               di chi le abbia in carico è “indice sintomatico” di “buona custodia” e, come tale,
               allontana la probabilità del verificarsi di crolli e danni.

               (13)  Nel senso, risulta illuminante la sentenza Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 8 gennaio 2021), 6
                    settembre 2021, n. 32899, nella parte in cui, valutando della configurabilità dell’aggravante
                    per aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
                    lavoro, evidenzia la differenza tra l’area di rischio per l’incolumità pubblica e quella per la
                    sicurezza dei lavoratori.
               (14)  Cass. Civ. 6 luglio 2004, n. 12329.

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