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AGRO ECO AMBIENTE
norme dettate a tutela di qualsiasi soggetto che venga a contatto con la
fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione (ad esem-
pio, i requisiti previsti dall’allegato V del d.lgs. n. 81/2008 per le attrezzature di
lavoro mirano a tutelare anche l’extraneus che entri in contatto con gli ingranaggi
di macchinari non conformi);
misure prevenzionistiche di carattere “soggettivo” (ad esempio, l’obbli-
go di sorveglianza sanitaria previsto dagli artt. 41 e ss. del d.lgs. n. 81/2008,
posto esplicitamente a beneficio del lavoratore).
Sulla scorta di tali premesse teoriche ipotizziamo, all’interno della Caserma
M.O.V.M. “Magg. Ugo de Carolis”, sede della Scuola Ufficiali Carabinieri, un
sinistro con danni a persone conseguente alla caduta di un albero o al distacco di
uno dei suoi rami e valutiamone le implicazioni per il datore di lavoro. Al riguar-
do, in riferimento alla vittima del sinistro, sono prospettabili quattro ipotesi:
1) vittima-lavoratore che aveva agito in contesto lavorativo;
2) vittima-extraneus lavoratore;
3) vittima-lavoratore che aveva agito fuori dal contesto lavorativo;
4) vittima-extraneus.
In tutti i casi in esame, la fattispecie di reato astrattamente configurabile è
l’omicidio o la lesione personale colposa (artt. 589 e 590 c.p.). Le ipotesi formu-
late, tuttavia, possono differenziarsi per la configurabilità dell’aggravante della
commissione del fatto con la violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e per la disposizione normativa alla base dell’addebito di
colpa. La responsabilità colposa, come noto, ha tra i suoi elementi costitutivi la
violazione di una regola cautelare, originata nella negligenza, imprudenza e
imperizia (colpa generica) ovvero in una fonte scritta: leggi, regolamenti ordini
o discipline (colpa specifica).
Nel primo e nel secondo caso, la relazione tra la fonte di pericolo (albero) e
il lavoratore (anche extraneus) sarà motivata da una lavorazione in corso (ad esem-
pio, la manutenzione di un’area nella quale insistono le alberature). In tal caso quel-
lo spazio dovrà considerarsi luogo di lavoro e, pertanto, area di rischio sulla quale
si esplica la signoria del datore di lavoro (quello di altra ditta se le attività sono ester-
nalizzate). Conseguenza è l’applicabilità della normativa antinfortunistica, quale
fondamento dell’addebito. In questo caso, rifacendosi alle definizioni sopra richia-
mate, siamo in presenza di un rischio specifico se la lavorazione ha ad oggetto le
alberature e di un rischio generico aggravato se l’area di lavoro è limitrofa agli alberi
(ad esempio, manutenzione di un vano di servizio con tubature presente nell’area).
Da ciò discende la necessità di valutare il rischio, nel DVR se il lavoratore è un
dipendente, in un DUVRI se si occupano della lavorazione maestranze esterne.
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