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LA CONDOTTA “NEGLIGENTE” DEL PROPRIETARIO DELL’AREA
NEL CASO DI ABBANDONO DI RIFIUTI
Pertanto, ai destinatari dell’ordinanza sindacale spetta, per evitare di ren-
dersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinan-
za sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di
provare in sede penale di non essere proprietari del terreno né responsabili
dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell’or-
dinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
Punto ancora più rilevante, tuttavia, è che con la sentenza di condanna (o
in sede di patteggiamento) il beneficio della sospensione condizionale della
pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell’ordinanza:
Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato
alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3. Va sot-
tolineato che trattasi di dettato fortemente propositivo e non meramente
repressivo. Infatti, al di là della sanzione repressiva, detto procedimento è fina-
lizzato naturalmente a favorire la pratica rimozione dei rifiuti abbandonati.
6. Conclusioni
Se, dunque, non vi possono essere dubbi sul fatto che la responsabilità del
proprietario, per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti, postuli l’accer-
tamento di una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un’ipotesi
legale di responsabilità oggettiva o da posizione, tuttavia è pur vero che, in talu-
ne situazioni, non sempre è agevole discernere tra fattispecie nelle quali il com-
portamento acquiescente del proprietario sia stato rilevante nell’agevolare la
commissione dell’illecito. Per questo, sul piano procedimentale, è importante
che la valutazione della sussistenza di una responsabilità colposa dei proprietari
dell’area sia sempre argomentata in modo congruo.
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