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LA CONDOTTA “NEGLIGENTE” DEL PROPRIETARIO DELL’AREA
                                      NEL CASO DI ABBANDONO DI RIFIUTI




                    Pertanto, ai destinatari dell’ordinanza sindacale spetta, per evitare di ren-
               dersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinan-
               za sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o - al limite - di
               provare in sede penale di non essere proprietari del terreno né responsabili
               dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell’or-
               dinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
                    Punto ancora più rilevante, tuttavia, è che con la sentenza di condanna (o
               in  sede  di  patteggiamento)  il  beneficio  della  sospensione  condizionale  della
               pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell’ordinanza:
               Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di
               procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato
               alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3. Va sot-
               tolineato  che  trattasi  di  dettato  fortemente  propositivo  e  non  meramente
               repressivo. Infatti, al di là della sanzione repressiva, detto procedimento è fina-
               lizzato naturalmente a favorire la pratica rimozione dei rifiuti abbandonati.


               6.  Conclusioni
                    Se, dunque, non vi possono essere dubbi sul fatto che la responsabilità del
               proprietario, per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti, postuli l’accer-
               tamento di una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un’ipotesi
               legale di responsabilità oggettiva o da posizione, tuttavia è pur vero che, in talu-
               ne situazioni, non sempre è agevole discernere tra fattispecie nelle quali il com-
               portamento  acquiescente  del  proprietario  sia  stato  rilevante  nell’agevolare  la
               commissione dell’illecito. Per questo, sul piano procedimentale, è importante
               che la valutazione della sussistenza di una responsabilità colposa dei proprietari
               dell’area sia sempre argomentata in modo congruo.

















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