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DOTTRINA




                  Per cui, in molteplici occasioni, si era già affermata l’illegittimità degli ordi-
             ni  di  smaltimento  di  rifiuti  indiscriminatamente  rivolti  al  proprietario  di  un
             fondo in ragione della sua sola qualità ed in mancanza di un’adeguata dimostra-
             zione della sua condotta dolosa o colposa .
                                                     (12)
                  La riforma del 2006  ha integrato la previgente disciplina prevedendo, al
                                     (13)
             comma 3 dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, che l’accertamento nei confronti
             del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area,
             circa la sussistenza del dolo o della colpa in relazione all’abbandono dei rifiuti,
             debba avere luogo: in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti inte-
             ressati, dai soggetti preposti al controllo.
                  L’attuale disposizione, quindi, non soltanto riproduce il tenore dell’abro-
             gato art. 14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di
             dolo o colpa, ma in più integra il precetto con la precisazione che l’ordine di
             rimozione può essere adottato esclusivamente in base agli accertamenti effet-
             tuati in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti
             al controllo.
                  Il Legislatore ha così inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un’ef-
             fettiva  partecipazione  dei  potenziali  destinatari  del  provvedimento  ablatorio
             personale allo specifico procedimento .
                                                 (14)
                  Sul piano procedurale, la previsione della partecipazione in contradditto-
             rio presuppone che i soggetti interessati siano avvisati dell’avvio del procedi-
             mento, mediante la comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 .
                                                                                      (15)
             Tale comunicazione, pertanto, si configura come un adempimento indispensa-
             bile al fine della effettiva instaurazione del “contraddittorio”.

             (12)  Consiglio di Stato, Sez. V, 19 Marzo 2009 n. 1612: «…in tema di abbandono di rifiuti, la giu-
                  risprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e discipli-
                  nata dall’art. 14 del D.lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), statuì che il proprietario del-
                  l’area fosse tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne fosse dimostrata
                  almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in
                  essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, escludendo
                  conseguentemente che la norma configurasse un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva …
                  e, in particolare, fu affermata l’illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscrimina-
                  tamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza
                  di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istrut-
                  toria completa e di un’esauriente motivazione … dell’imputabilità soggettiva della condotta».
             (13)  In occasione della riforma in materia ambientale è stato abrogato il decreto legislativo 5 feb-
                  braio 1997 n. 22 e la normativa quadro sui rifiuti è stata traslata nella Parta Quarta del decreto
                  legislativo 3 aprile 2006 n. 156 (c.d. T.U. ambientale).
             (14)  Così Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 n. 4061.
             (15)  Tra l’altro, la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 è rafforzativa,
                  nella materia de qua, del principio già enunciato dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, che
                  impone all’amministrazione la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con i
                  destinatari del provvedimento.

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