Page 138 - Rassegna 2023-3
P. 138
DOTTRINA
Per cui, in molteplici occasioni, si era già affermata l’illegittimità degli ordi-
ni di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un
fondo in ragione della sua sola qualità ed in mancanza di un’adeguata dimostra-
zione della sua condotta dolosa o colposa .
(12)
La riforma del 2006 ha integrato la previgente disciplina prevedendo, al
(13)
comma 3 dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, che l’accertamento nei confronti
del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area,
circa la sussistenza del dolo o della colpa in relazione all’abbandono dei rifiuti,
debba avere luogo: in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti inte-
ressati, dai soggetti preposti al controllo.
L’attuale disposizione, quindi, non soltanto riproduce il tenore dell’abro-
gato art. 14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di
dolo o colpa, ma in più integra il precetto con la precisazione che l’ordine di
rimozione può essere adottato esclusivamente in base agli accertamenti effet-
tuati in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti
al controllo.
Il Legislatore ha così inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un’ef-
fettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento ablatorio
personale allo specifico procedimento .
(14)
Sul piano procedurale, la previsione della partecipazione in contradditto-
rio presuppone che i soggetti interessati siano avvisati dell’avvio del procedi-
mento, mediante la comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 .
(15)
Tale comunicazione, pertanto, si configura come un adempimento indispensa-
bile al fine della effettiva instaurazione del “contraddittorio”.
(12) Consiglio di Stato, Sez. V, 19 Marzo 2009 n. 1612: «…in tema di abbandono di rifiuti, la giu-
risprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e discipli-
nata dall’art. 14 del D.lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), statuì che il proprietario del-
l’area fosse tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne fosse dimostrata
almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in
essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, escludendo
conseguentemente che la norma configurasse un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva …
e, in particolare, fu affermata l’illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscrimina-
tamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza
di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istrut-
toria completa e di un’esauriente motivazione … dell’imputabilità soggettiva della condotta».
(13) In occasione della riforma in materia ambientale è stato abrogato il decreto legislativo 5 feb-
braio 1997 n. 22 e la normativa quadro sui rifiuti è stata traslata nella Parta Quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 156 (c.d. T.U. ambientale).
(14) Così Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 n. 4061.
(15) Tra l’altro, la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 è rafforzativa,
nella materia de qua, del principio già enunciato dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, che
impone all’amministrazione la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con i
destinatari del provvedimento.
136