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DOTTRINA
In questi casi, al fine di tutelare la salute pubblica e ripristinare lo stato
dei luoghi, le amministrazioni comunali possono emettere ordinanze di rimo-
zione e smaltimento dei rifiuti, anche a carico del proprietario del terreno qua-
lora se ne accerti la responsabilità, non solo per dolo, ma anche per colpa.
Proprio l’accertamento della condotta colposa, e dei confini entro i quali
poter rilevare una responsabilità del proprietario del terreno per l’abbandono di
rifiuti materialmente commesso da soggetti terzi, è costante oggetto di analisi
ed interpretazioni (a volte anche discordanti) in sede di giurisprudenza ammi-
nistrativa e penale.
2. Il divieto di abbandono di rifiuti
L’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 pone il principio-
base del divieto di abbandono dei rifiuti, disponendo che:
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
nelle acque superficiali e sotterranee;
3. Fatta salva l’applicazione della sanzione di cui agli articoli 255 e 256, chiunque
viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero
o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario
e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con
i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le ope-
razioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’ese-
cuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rap-
presentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la
persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le
previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità ammi-
nistrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
Si tratta di un principio genetico di tutta la normativa di settore, volto a
sanzionare l’abbandono di rifiuti in ambienti urbani o naturali e a garantire,
invece, che gli stessi vengano destinati ad attività di recupero o smaltimento
legali e sicure.
Il sistema sanzionatorio conseguente all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 è
dato dai successivi articoli 255 e 256. A parità dell’azione di abbandono di rifiuti,
la violazione del divieto in questione è sanzionata dall’articolo 255, comma 1,
se la condotta illecita è stata posta in essere da soggetti privati, al di fuori di
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