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LA CONDOTTA “NEGLIGENTE” DEL PROPRIETARIO DELL’AREA
                                      NEL CASO DI ABBANDONO DI RIFIUTI




               qualsiasi esercizio di attività; invece l’articolo 256, comma 2, ricollega la sanzio-
               ne penale alla violazione dello stesso divieto nel caso si tratti di titolari di impre-
               se e responsabili di enti .
                                      (1)
                    Fatta  salva  l’applicazione  delle  distinte  sanzioni,  in  ambedue  i  casi  il
               comma 3 dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 pone in carico a colui che ha effet-
               tuato l’abbandono l’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero
               o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
                    La norma prevede, inoltre, l’obbligo in solido del proprietario e dei titolari
               di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia impu-
               tabile a titolo di dolo o colpa.
                    Pertanto, destinatario dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e
               ripristino dei luoghi sarà, non solo il responsabile materiale dell’abbandono, ma
               - laddove l’abbandono sia stato effettuato all’interno di una proprietà privata -
               anche (in solido) il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godi-
               mento sull’area, ai quali detta violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.


               3.  La responsabilità del proprietario dell’area
                    È  ormai  pacifico  in  giurisprudenza  che,  in  assenza  dell’accertamento
               della condotta dolosa o colposa, il proprietario dell’area non possa essere rite-
               nuto responsabile, solo per questa sua qualifica, dell’abbandono di rifiuti che
               altri hanno collocato sul suo terreno, in quanto non è riscontrabile una fonte
               formale dalla quale far derivare per il proprietario l’obbligo giuridico di impe-
               dire l’evento, nè un dovere di attivarsi per la rimozione dei materiali abban-
               donati .
                      (2)
               (1)   Sulla distinzione delle sanzioni applicabili si veda quanto chiarito dalla Cassazione Penale,
                    Sez. III, sentenza del 26 marzo 2012, n. 11595: «l’illecito di cui all’art. 256, comma 2, risulta
                    strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie san-
                    zionata in via amministrativa dall’art. 255, comma 1, il cui spettro applicativo abbraccia,
                    invece, tutte le ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, comma 2,
                    siano poste in essere da un qualunque soggetto privato (…). È evidente, quindi, che le pecu-
                    liari qualifiche soggettive (art. 256, comma 2) rivestano nell’ambito della fattispecie in esame
                    il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma
                    1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dal-
                    l’art. 256, comma 2”. Di tal che, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da sog-
                    getto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui alla legge
                    n. 689 del 1981, art. 9, alla applicazione della norma penale, avente carattere di specialità
                    rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo (…), infliggendo la sanzione penale
                    alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se
                    pericolosi».
               (2)   Cfr. ex multis Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 22 giugno 2007, n. 24724; Cassazione
                    Penale, Sez. III, sentenza del 28 marzo 2019, n. 13606; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza
                    dell’8 ottobre 2021, n. 36727.

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