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LA CONDOTTA “NEGLIGENTE” DEL PROPRIETARIO DELL’AREA
NEL CASO DI ABBANDONO DI RIFIUTI
qualsiasi esercizio di attività; invece l’articolo 256, comma 2, ricollega la sanzio-
ne penale alla violazione dello stesso divieto nel caso si tratti di titolari di impre-
se e responsabili di enti .
(1)
Fatta salva l’applicazione delle distinte sanzioni, in ambedue i casi il
comma 3 dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 pone in carico a colui che ha effet-
tuato l’abbandono l’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero
o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
La norma prevede, inoltre, l’obbligo in solido del proprietario e dei titolari
di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia impu-
tabile a titolo di dolo o colpa.
Pertanto, destinatario dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e
ripristino dei luoghi sarà, non solo il responsabile materiale dell’abbandono, ma
- laddove l’abbandono sia stato effettuato all’interno di una proprietà privata -
anche (in solido) il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godi-
mento sull’area, ai quali detta violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
3. La responsabilità del proprietario dell’area
È ormai pacifico in giurisprudenza che, in assenza dell’accertamento
della condotta dolosa o colposa, il proprietario dell’area non possa essere rite-
nuto responsabile, solo per questa sua qualifica, dell’abbandono di rifiuti che
altri hanno collocato sul suo terreno, in quanto non è riscontrabile una fonte
formale dalla quale far derivare per il proprietario l’obbligo giuridico di impe-
dire l’evento, nè un dovere di attivarsi per la rimozione dei materiali abban-
donati .
(2)
(1) Sulla distinzione delle sanzioni applicabili si veda quanto chiarito dalla Cassazione Penale,
Sez. III, sentenza del 26 marzo 2012, n. 11595: «l’illecito di cui all’art. 256, comma 2, risulta
strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie san-
zionata in via amministrativa dall’art. 255, comma 1, il cui spettro applicativo abbraccia,
invece, tutte le ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, comma 2,
siano poste in essere da un qualunque soggetto privato (…). È evidente, quindi, che le pecu-
liari qualifiche soggettive (art. 256, comma 2) rivestano nell’ambito della fattispecie in esame
il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma
1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dal-
l’art. 256, comma 2”. Di tal che, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da sog-
getto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui alla legge
n. 689 del 1981, art. 9, alla applicazione della norma penale, avente carattere di specialità
rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo (…), infliggendo la sanzione penale
alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se
pericolosi».
(2) Cfr. ex multis Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 22 giugno 2007, n. 24724; Cassazione
Penale, Sez. III, sentenza del 28 marzo 2019, n. 13606; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza
dell’8 ottobre 2021, n. 36727.
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