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LA CONDOTTA “NEGLIGENTE” DEL PROPRIETARIO DELL’AREA
NEL CASO DI ABBANDONO DI RIFIUTI
anche il proprietario che ne fosse a conoscenza e abbia, comunque, omesso di
attivarsi per contrastarlo, tipicamente con la messa in posa di recinzioni del
fondo, ma anche solo denunciando il fatto illecito alle autorità competenti,
quindi tramite un’azione che non comporta nessun onere economico .
(7)
Ad ogni modo è importante tenere conto come la culpa in vigilando del pro-
prietario dell’area debba essere valutata in relazione alla situazione oggettiva e
fattuale ed ai criteri di ragionevole esigibilità. Pertanto si è precisato che: il dovere
di diligenza che fa capo al titolare del fondo non può spingersi sino al punto da richiedere una
costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e
di abbandonarvi rifiuti. Conseguentemente, l’obbligo di diligenza deve essere valutato
secondo criteri di ragionevole esigibilità, dovendosi perciò circoscrivere la responsabilità colposa
in capo al proprietario non autore dello sversamento quando il medesimo avrebbe potuto evi-
tare il fatto sopportando un sacrificio obiettivamente proporzionato .
(8)
Di contro, va anche ribadito che la condotta illecita del terzo non può
essere ritenuta, di per sé, una causa assoluta di non imputabilità dell’evento in
capo al proprietario dell’area, né va ad incidere sul nesso di causalità tra il fatto
(trasformazione del terreno in ricettacolo abituale di rifiuti) e la sua condotta
colposa (individuata nell’incuria e nel disinteresse), quando costituisce un fatto
prevedibile e prevenibile .
(9)
È stato, peraltro, rilevato come tale assunto sia pienamente in linea con la con-
cezione della proprietà-funzione recepita dalla nostra Costituzione, per la quale la proprietà
pone anche degli obblighi di rendersi attivo al suo titolare .
(10)
4. L’accertamento del dolo o della colpa in contradditorio
Già in passato un’attenta lettura dell’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997 (cosid-
(11)
detto Decreto Ronchi) portava ad escludere un’ipotesi legale di responsabilità
oggettiva o da posizione del proprietario dell’area.
(7) Tra le tante pronunce in questo senso, si segnalano: Consiglio di Stato, Sez. IV, 1giugno 2021,
n. 42; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 2014, n. 2977; Consiglio di Stato, Sez. II, 5 dicem-
bre 2011, n. 2990.
(8) Cit. TAR Lombardia, ordinanza del 27 gennaio 2017, n. 144.
(9) Cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 2014, n. 2977; Consiglio di Stato, Sez. II,
8 novembre 2021, n. 7403.
(10) Cit. TAR Napoli (Campania), Sez. V, 23 marzo 2015 n. 1692; TAR Torino (Piemonte), Sez.
I, 15 luglio 2016, n. 994.
(11) Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, art. 14 - Divieto di abbandono (…) 3. Fatta salva l’ap-
plicazione della sanzione di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e
2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o perso-
nali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa (…).
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