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DOTTRINA




                  L’emanazione  dell’ordinanza  e  l’esecuzione  in  danno  costituiscono  un
             obbligo per il Sindaco, e non una mera facoltà, tanto che l’omissione è stata rite-
             nuta integrare l’ipotesi di reato sanzionata dall’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti di ufficio.
             Omissione) .
                      (18)
                  L’organo di vigilanza deve, dunque, segnalare al Comune gli estremi della
             verifica dell’abbandono ed il nominativo del responsabile (qualora non sia pos-
             sibile  intimare  immediatamente  la  rimozione  dei  rifiuti  al  soggetto  colto  sul
             fatto). Se l’abbandono è stato effettuato in area privata, andrà accertato anche il
             dolo o la colpa a carico del proprietario, nelle modalità che abbiamo sopra esa-
             minato, e se quest’ultimo sarà ritenuto in qualche modo co-responsabile dell’ab-
             bandono dovrà attivarsi al fine di rimuovere i rifiuti, anche se non li ha material-
             mente depositati lui. Peraltro è stato osservato come la violazione del divieto di
             abbandono dei rifiuti, ex art. 192, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, generi automa-
             ticamente l’obbligo del responsabile - se accertato o conosciuto - di rimuovere
             tali rifiuti, senza dover attendere l’esito del processo penale e/o dello svolgi-
             mento di particolari indagini, non potendo tale incontrovertibile obbligo giuri-
             dico essere equiparato ad una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio .
                                                                                      (19)
                  Per chi non esegue quanto stabilito in detta ordinanza è prevista una san-
             zione  penale  dall’art.  255,  comma  3,  d.lgs.  n.  152/06:  Chiunque  non  ottempera
             all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, … è punito con la pena dell’ar-
             resto fino ad un anno. In questo caso è stato precisato che: … i soggetti destinatari
             dell’ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedi-
             mento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l’or-
             dinanza sindacale per ottenerne l’annullamento o non forniscono al giudice penale dati signi-
             ficativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo del-
             l’obbligo .
                   (20)
             (18)  Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza del 7 settembre 2005, n. 33034, ove si è osservato che:
                  «Nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle acque superfi-
                  ciali o sotterranee l’art. 14 legge 5 febbraio 1997, n. 22 [ora art. 192, d.lgs. n. 152/2006] fa
                  obbligo al sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione, l’avvio a recupero o lo smal-
                  timento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai soggetti obbligati - gli
                  autori del deposito o dell’abbandono o dell’immissione in solido con il proprietario o con i
                  titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area impegnata, ai quali la violazione sia
                  imputabile anche a titolo di colpa - se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un
                  certo  termine,  decorso  inutilmente  il  quale,  procede  all’esecuzione  in  danno  dei  soggetti
                  obbligati e al recupero delle somme anticipate. Dal tenore della norma si deduce che il sin-
                  daco deve comunque procedere alla rimozione o all’avvio a recupero o allo smaltimento dei
                  rifiuti stessi qualora i soggetti obbligati non siano noti o immediatamente identificabili, fatta
                  salva la successiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme anticipate».
             (19)  Così TAR Basilicata, Sez. I, 1° luglio 2020, n. 425.
             (20)  Cit. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 3 settembre 2018, n. 39430; si veda anche
                  Cassazione Sezioni Unite Civili, sentenza del 25 febbraio 2009, n. 4472.

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