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DOTTRINA
L’emanazione dell’ordinanza e l’esecuzione in danno costituiscono un
obbligo per il Sindaco, e non una mera facoltà, tanto che l’omissione è stata rite-
nuta integrare l’ipotesi di reato sanzionata dall’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti di ufficio.
Omissione) .
(18)
L’organo di vigilanza deve, dunque, segnalare al Comune gli estremi della
verifica dell’abbandono ed il nominativo del responsabile (qualora non sia pos-
sibile intimare immediatamente la rimozione dei rifiuti al soggetto colto sul
fatto). Se l’abbandono è stato effettuato in area privata, andrà accertato anche il
dolo o la colpa a carico del proprietario, nelle modalità che abbiamo sopra esa-
minato, e se quest’ultimo sarà ritenuto in qualche modo co-responsabile dell’ab-
bandono dovrà attivarsi al fine di rimuovere i rifiuti, anche se non li ha material-
mente depositati lui. Peraltro è stato osservato come la violazione del divieto di
abbandono dei rifiuti, ex art. 192, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, generi automa-
ticamente l’obbligo del responsabile - se accertato o conosciuto - di rimuovere
tali rifiuti, senza dover attendere l’esito del processo penale e/o dello svolgi-
mento di particolari indagini, non potendo tale incontrovertibile obbligo giuri-
dico essere equiparato ad una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio .
(19)
Per chi non esegue quanto stabilito in detta ordinanza è prevista una san-
zione penale dall’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/06: Chiunque non ottempera
all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, … è punito con la pena dell’ar-
resto fino ad un anno. In questo caso è stato precisato che: … i soggetti destinatari
dell’ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedi-
mento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l’or-
dinanza sindacale per ottenerne l’annullamento o non forniscono al giudice penale dati signi-
ficativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo del-
l’obbligo .
(20)
(18) Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza del 7 settembre 2005, n. 33034, ove si è osservato che:
«Nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle acque superfi-
ciali o sotterranee l’art. 14 legge 5 febbraio 1997, n. 22 [ora art. 192, d.lgs. n. 152/2006] fa
obbligo al sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione, l’avvio a recupero o lo smal-
timento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai soggetti obbligati - gli
autori del deposito o dell’abbandono o dell’immissione in solido con il proprietario o con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area impegnata, ai quali la violazione sia
imputabile anche a titolo di colpa - se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un
certo termine, decorso inutilmente il quale, procede all’esecuzione in danno dei soggetti
obbligati e al recupero delle somme anticipate. Dal tenore della norma si deduce che il sin-
daco deve comunque procedere alla rimozione o all’avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti stessi qualora i soggetti obbligati non siano noti o immediatamente identificabili, fatta
salva la successiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme anticipate».
(19) Così TAR Basilicata, Sez. I, 1° luglio 2020, n. 425.
(20) Cit. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 3 settembre 2018, n. 39430; si veda anche
Cassazione Sezioni Unite Civili, sentenza del 25 febbraio 2009, n. 4472.
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