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LA CONDOTTA “NEGLIGENTE” DEL PROPRIETARIO DELL’AREA
NEL CASO DI ABBANDONO DI RIFIUTI
Laddove, dunque, vengano poste a carico del proprietario dell’area le con-
seguenze monitorie e ripristinatorie contemplate dall’art. 192 del D.Lgs.
152/2006, sulla base della semplice presa d’atto del verbale di polizia ed in
assenza qualsiasi accertamento in merito alla sussistenza o meno di una condot-
ta causalmente efficiente, e quanto meno colposa di quest’ultimo, il provvedi-
mento amministrativo è annullabile. Il Consiglio di Stato ha evidenziato anche
come: Neppure l’esposto-denuncia presentato ai Carabinieri dal proprietario e successiva-
mente depositato in comune consente al collegio di ritenere superato il deficit partecipativo.
L’esposto altro non è che la segnalazione di un fatto (nella specie, l’incendio sviluppatosi in
loco e tempestivamente fatto oggetto di denuncia contro ignoti) che, tuttavia, non assume, nella
circostanza, la valenza di un atto di impulso procedimentale. In altri termini, l’esposto pre-
sentato dal proprietario dell’area non rappresenta una istanza idonea ad avviare, nella fatti-
specie, il procedimento amministrativo ex art. 192 del d.lgs n. 152/2006, ragion per cui,
l’amministrazione non poteva omettere la comunicazione di avvio .
(16)
Va peraltro precisato che la comunicazione di avvio del procedimento (ex
art. 7, legge 241/1990), e l’instaurazione del contradditorio nella fase di accer-
tamento dell’illecito, sono richiesti solo in vista dell’ordinanza sindacale di rimo-
zione dei rifiuti.
Per quanto riguarda, invece, l’ordinanza ingiunzione con la quale si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 255, comma 1, d.lgs. n.
152/2006 non vi è un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento ammi-
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nistrativo sanzionatorio. In questo caso il diritto di difesa è garantito dalla con-
testazione immediata o dalla notifica del verbale, entro il termine di novanta
giorni, ex art. 14, comma 2, legge n. 689/1981.
5. L’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati
Correlata al divieto di abbandono dei rifiuti si pone l’ordinanza sindacale
di rimozione, recupero/smaltimento e ripristino dei luoghi, prevista al comma
3 dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006: (…) Il Sindaco dispone con ordinanza le opera-
zioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecu-
zione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
(16) Cit. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 giugno 2023, n. 5548.
(17) D.Lgs. 152/2006, art. 255 (abbandono di rifiuti) - 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo
256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e
2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecen-
to euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa
è aumentata fino al doppio.
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