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DOTTRINA




                  La responsabilità del proprietario postula, invece, l’accertamento di una
             sua condotta dolosa o colposa. La mancata attivazione del contraddittorio pro-
             cedimentale con l’interessato da parte dell’organo preposto al controllo, come
             previsto dalla legge ai fini dell’accertamento delle effettive responsabilità per
             l’abbandono, comporta dunque l’illegittimità di qualsiasi provvedimento a cari-
             co del proprietario dell’area.
                  Premesso ciò, anche al fine di contrastare in modo più efficace l’illecito
             fenomeno dell’abbandono di rifiuti, la più recente giurisprudenza in materia ha
             notevolmente ampliato il contenuto del dovere di diligenza da esigersi nei con-
             fronti del proprietario dell’area interessata e, contemporaneamente, ha aumen-
             tato le ipotesi di negligenza tali da integrare la culpa in omittendo.
                  Pur restando costante l’assunto che non sia sufficiente una condotta mera-
             mente omissiva, da parte del proprietario del fondo, per integrare il concorso
             nel  reato  di  abbandono  di  rifiuti  effettuato  da  terzi,  la  Corte  di  Cassazione
             Penale ha, tuttavia, sottolineato come la consapevolezza del fatto non debba
             rivestire le caratteristiche proprie di una forma di acquiescenza tale che abbia
             agevolato la commissione del reato da parte del terzo. Dunque, in questo caso,
             la condotta omissiva/negligente andrebbe a configurarsi quale concorso nella
             commissione del fatto illecito .
                                         (3)
                  Sotto il profilo della giurisprudenza amministrativa, anche il Consiglio di
             Stato ha precisato come, in tema di abbandono di rifiuti, la negligenza del pro-
             prietario assuma rilievo quando questi: si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi
             ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con
             misure palesemente inadeguate, risultando invece esimente la diligenza del proprietario,
             che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile .
                                                       (4)
                  In altri termini, il requisito della colpa postulato dall’art. 192  del d.lgs. n.
             152/2006 può ben consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele
             che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e prote-
             zione  dell’area,  così  da  impedire  che  in  essa  possano  essere  indebitamente
             depositati rifiuti .
                            (5)
                  Con riferimento alla fattispecie illecita in esame, la responsabilità può sor-
             gere sia a seguito di una condotta omissiva sia di una condotta attiva .
                                                                               (6)
                  Va richiamato, al riguardo, l’insegnamento della costante giurisprudenza
             secondo  cui  risponde  per  l’abbandono  di  rifiuti  su  un’area  da  parte  di  terzi


             (3)   Si veda Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 29 luglio 2008, n. 31488.
             (4)   Così Consiglio di Stato, Sez. II 8 novembre 2021, n. 740.
             (5)   Cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. V, 11 novembre 2021, n. 7215.
             (6)   Cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2020, n. 5372.

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