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DOTTRINA
La responsabilità del proprietario postula, invece, l’accertamento di una
sua condotta dolosa o colposa. La mancata attivazione del contraddittorio pro-
cedimentale con l’interessato da parte dell’organo preposto al controllo, come
previsto dalla legge ai fini dell’accertamento delle effettive responsabilità per
l’abbandono, comporta dunque l’illegittimità di qualsiasi provvedimento a cari-
co del proprietario dell’area.
Premesso ciò, anche al fine di contrastare in modo più efficace l’illecito
fenomeno dell’abbandono di rifiuti, la più recente giurisprudenza in materia ha
notevolmente ampliato il contenuto del dovere di diligenza da esigersi nei con-
fronti del proprietario dell’area interessata e, contemporaneamente, ha aumen-
tato le ipotesi di negligenza tali da integrare la culpa in omittendo.
Pur restando costante l’assunto che non sia sufficiente una condotta mera-
mente omissiva, da parte del proprietario del fondo, per integrare il concorso
nel reato di abbandono di rifiuti effettuato da terzi, la Corte di Cassazione
Penale ha, tuttavia, sottolineato come la consapevolezza del fatto non debba
rivestire le caratteristiche proprie di una forma di acquiescenza tale che abbia
agevolato la commissione del reato da parte del terzo. Dunque, in questo caso,
la condotta omissiva/negligente andrebbe a configurarsi quale concorso nella
commissione del fatto illecito .
(3)
Sotto il profilo della giurisprudenza amministrativa, anche il Consiglio di
Stato ha precisato come, in tema di abbandono di rifiuti, la negligenza del pro-
prietario assuma rilievo quando questi: si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi
ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con
misure palesemente inadeguate, risultando invece esimente la diligenza del proprietario,
che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile .
(4)
In altri termini, il requisito della colpa postulato dall’art. 192 del d.lgs. n.
152/2006 può ben consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele
che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e prote-
zione dell’area, così da impedire che in essa possano essere indebitamente
depositati rifiuti .
(5)
Con riferimento alla fattispecie illecita in esame, la responsabilità può sor-
gere sia a seguito di una condotta omissiva sia di una condotta attiva .
(6)
Va richiamato, al riguardo, l’insegnamento della costante giurisprudenza
secondo cui risponde per l’abbandono di rifiuti su un’area da parte di terzi
(3) Si veda Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 29 luglio 2008, n. 31488.
(4) Così Consiglio di Stato, Sez. II 8 novembre 2021, n. 740.
(5) Cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. V, 11 novembre 2021, n. 7215.
(6) Cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2020, n. 5372.
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