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INTERVENTO DELL’ONOREVOLE LORENZO GUERINI
La riforma ebbe il merito di ricondurre, da una parte, a livello unitario
presso il Presidente del Consiglio dei Ministri l’alta direzione degli apparati,
mantenendo, dall’altra, un sistema duale, rispettivamente alle dipendenze del
Ministro della difesa (SISMI) e del Ministro dell’interno (SISDE) per salvaguar-
dare, come emerse nel dibattito, un migliore controllo democratico ed evitare
un’eccessiva concentrazione in un unico centro di potere (malgrado la proposta
originaria del Governo fosse quella del servizio unico). Architettura, e lo dico
anche in relazione al dibattito che si sta sviluppando sull’aggiornamento della L
124, che ritengo da preservare come elemento di garanzia democratica anche
oggi.
Il secondo punto della riforma toccò la materia del segreto di Stato. Il
tema del segreto di stato fu anche oggetto quell’anno di un’importante sentenza
della Corte costituzionale (sent. n. 88 del 1977) che evidenziò come solo nei
casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia dei supremi, imprescindibili
interessi dello Stato-comunità, potesse trovare legittimazione il segreto in quan-
to mezzo o strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza.
La legge ha previsto che in nessun caso possono essere oggetto di segreto
di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale (formula poi confermata dall’ar-
ticolo 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007).
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