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INTERVENTO DELL’ONOREVOLE LORENZO GUERINI




                    La riforma ebbe il merito di ricondurre, da una parte, a livello unitario
               presso il Presidente del Consiglio dei Ministri l’alta direzione degli apparati,
               mantenendo, dall’altra, un sistema duale, rispettivamente alle dipendenze del
               Ministro della difesa (SISMI) e del Ministro dell’interno (SISDE) per salvaguar-
               dare, come emerse nel dibattito, un migliore controllo democratico ed evitare
               un’eccessiva concentrazione in un unico centro di potere (malgrado la proposta
               originaria del Governo fosse quella del servizio unico). Architettura, e lo dico
               anche in relazione al dibattito che si sta sviluppando sull’aggiornamento della L
               124, che ritengo da preservare come elemento di garanzia democratica anche
               oggi.
                    Il secondo punto della riforma toccò la materia del segreto di Stato. Il
               tema del segreto di stato fu anche oggetto quell’anno di un’importante sentenza
               della Corte costituzionale (sent. n. 88 del 1977) che evidenziò come solo nei
               casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia dei supremi, imprescindibili
               interessi dello Stato-comunità, potesse trovare legittimazione il segreto in quan-
               to mezzo o strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza.
































                    La legge ha previsto che in nessun caso possono essere oggetto di segreto
               di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale (formula poi confermata dall’ar-
               ticolo 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007).


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