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DOTTRINA




                  La  norma  di  riferimento  è,  in  questo  caso,  è  l’Unlawful  Internet  Gambling
             Enforcement Act  del 2006, che sostanzialmente vieta la pratica del gioco d’azzardo
                          (28)
             online. Dalla parte della norma si sono schierate anche le più importanti federazioni
             sportive nazionali, come la NBA, la NFL e la NHL, che si proclamano apertamen-
             te contrarie al business delle scommesse. Sul punto, è interessante notare come l’ap-
             proccio statunitense si sia rivelato particolarmente efficace nella lotta al gambling onli-
             ne dal momento che è andato a colpire proprio gli istituti di credito e gli operatori
             di mercato delle carte di credito , ai quali è stato vietato qualunque trasferimento
                                          (29)
             di denaro da e verso le imprese del settore dell’azzardo che operano su Internet .
                                                                                      (30)
                  La  principale  critica  a  tale  sistema  deriva  dal  fatto  che,  mancando  una
             legge federale e, soprattutto, essendo visto il mondo dei giochi e delle scom-
             messe con sostanziale disfavore da parte del legislatore e dell’opinione pubblica,
             il gigantesco business del gambling viene gestito - privatamente e, quindi, abusi-
             vamente - da reti occulte .
                                     (31)
                  Il modello statunitense consente una sommaria comparazione con l’espe-
             rienza italiana: anche nel nostro Paese, infatti, la tendenza va decisamente dalla
             parte opposta ad una liberalizzazione che sembra piacere soltanto ai britannici:
             l’Italia, in una teorica comparazione con Inghilterra e Stati Uniti, si colloca nel
             mezzo, dove di solito alloggia la virtù, la cui sede tuttavia in questo caso è dif-
             ficile da stabilire, non fosse altro per i diversi presupposti giuridici e politici che
             animano le scelte di ogni legislatore. Ogni sistema, com’è naturale, possiede i
             suoi punti deboli e le sue forze, tali per cui il criterio migliore per stabilire l’ap-
             proccio più corretto nei confronti di una determinata realtà socio-economica
             potrebbe rivelarsi, come in questo caso, il giusto rapporto fra crescita economi-
             ca dello Stato, data anche dai proventi dell’industria del gaming, e livello di sod-
             disfazione dei cittadini, parametrato alle somme complessive andate perdute e
             al grado di assistenze delle cosiddette categorie a rischio .
                                                                   (32)
             (28)  Noto anche con l’acronimo UIGEA, in vigore dal 13 ottobre del 2006, il testo della norma,
                  voluta dall’amministrazione Bush, è disponibile alla pagina:
                  https://www.fdic.gov/news/news/financial/2010/fil10035a.pdf
             (29)  Cabot A., Pindell N., Regulating Internet Gaming: Challenges and Opportunities, UNLV Gaming
                  Press, Las Vegas, 2013, pp. 187-248.
             (30)  Anderson P. M., Blackshaw I. S., Siekman R. C. R., Soek J., Sports Betting: Law and Policy, T. C.
                  M. Asser Press, The Hague, 2012, pp. 870-885.
             (31)  Tipicamente i bookmakers abusivi agiscono nei cosiddetti “Sports Bar”, sale giochi dotate di
                  impianto televisivo satellitare, dove gli avventori possono guardare le partite e, allo stesso
                  tempo, interagire con gli emissari dei bookmakers o con gli stessi allibratori, che raccolgono le
                  puntate in nero e gestiscono così in libertà un mercato che il governo ha preferito ignorare.
             (32)  In questo senso, i dati premiano la soluzione d’oltremanica, soprattutto se si prendono in considera-
                  zione elementi ulteriori come il grado di soddisfazione degli operatori di mercato e dei clienti, le per-
                  dite complessive registrate e il livello di tutela offerto alle fasce della popolazione ritenute più a rischio.

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