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DOTTRINA
la valutazione sulla culturalità della res verrebbe, infatti, ad essere rimessa, del
tutto indipendentemente dall’intermediazione di un atto amministrativo di
accertamento, alla “discrezionalità” del giudice nel corso del procedimento
penale, nel presupposto, poco convincente, che la nozione di bene culturale
“dichiarato” o “formale” valida ai fini amministrativi, possa essere affiancata da
una “autonoma nozione penalistica di bene culturale ”.
(19)
È tutt’altro che scontato, tuttavia, che l’autorità giurisdizionale penale
possa legittimamente sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di una com-
petenza, la verifica della culturalità, ad essa espressamente riservata .
(20)
Senza contare che, solo in quanto sia esercitato da quest’ultima, tale accer-
tamento è corredato dalla garanzia della sottoposizione al sindacato giurisdizio-
nale di legittimità , oltre che di merito tramite il ricorso amministrativo presso
(21)
il Ministero (art. 16).
Come è noto, la Corte di Cassazione appare, sul punto, tradizionalmente divi-
sa tra un primo orientamento - storicamente risalente e ancora maggioritario -,
incline a ritenere non necessario un formale provvedimento dell’Amministrazione,
confermando così che la culturalità - alla stregua di una qualità intrinseca - sarebbe
la tutela a tutte le cose aventi un intrinseco valore artistico, in re ipsa, a prescindere da previe
dichiarazioni di chicchessia» (pag. 64), in quanto esso consentirebbe «di estendere la tutela
contro le aggressioni in danno, sia in assenza di previ atti dichiarativi come pure al di fuori di
devianti presunzioni di artisticità e di attribuire alla magistratura un potere sostitutivo ed inte-
grativo nella tutela del patrimonio artistico, che [ovvierebbe] alle insufficienze strutturali come
pure ad eventuali collusioni della autorità amministrativa con private iniziative speculative»
(pag. 67).
(19) In argomento, v., A. MASSARO, Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale
di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017, in Dir. pen. cont., 5/2018.
(20) Affermano che l’accertamento della culturalità del bene sia un momento indefettibile,
escludendo che, quando manchi il provvedimento amministrativo, la valutazione dell’inte-
resse culturale possa essere autonomamente compiuta dal giudice, A.M. SANDULLI, Nota
alla sent. Tribunale di Bologna 3 agosto 1951, in Foro it., 1951, I, col. pagg. 1557 ss.; S. BENINI,
Sulla liceità del possesso di oggetti archeologici da parte dei privati, in Foro it., 1993, II, col. pagg. 633 ss.
In argomento, v., però, G. PIOLETTI, Art. 176, in M. CAMMELLI (a cura di), Il Codice dei beni
culturali e del paesaggio, Bologna, 2007, pagg. 726 ss. per il quale (pag. 731) l’intervento del
Codice avrebbe reso «non più necessario l’accertamento della culturalità della cosa» per la
realizzazione del reato di illecito impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato.
Ad avviso dell’autore, infatti, poiché, ex art. 12, comma 1, del Codice medesimo, in attesa
della verifica della culturalità, i beni pubblici sono sottoposti ad una tutela anticipata e cau-
telare, e, dunque, basterebbe «la sola possibilità che la cosa presenti interesse culturale»
perché «appartenga ipso iure allo Stato», l’accertamento dell’interesse culturale non sarebbe
più necessario per integrare il delitto di cui all’art. 176; ID., Considerazioni sul delitto di impos-
sessamento illecito di beni archeologici secondo il Codice Urbani, in V. PIERGIGLI, A.L. MACCARI (a
cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi, Milano, 2006, pagg. 445 ss.
(21) Cfr., sul punto, G. PIOLETTI, Considerazioni sul delitto di impossessamento illecito di beni archeologici
secondo il Codice Urbani, cit., 452.
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