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I “BENI CULTURALI” ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE DI NICOSIA




               desumibile direttamente dal giudice , finanche in assenza di una indagine tec-
                                                 (22)
               nico-peritale, ed un secondo orientamento , minoritario, ma senza dubbio più
                                                        (23)
               garantistico,  per  il  quale  non  potrebbe  prescindersi  dalla  competenza
               dell’Amministrazione in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico , con
                                                                                     (24)
               l’effetto di considerare quest’ultima come pre-condizione per la configurabilità
               del reato.
                    Ebbene, qualora si riaffermasse il primo orientamento, ne uscirebbe signi-
               ficativamente sacrificato il principio della necessaria tassatività della fattispecie
               penale  (art.  25,  comma  2,  Cost.),  che  risulterebbe  in  definitiva  affidato  alla,
               quanto mai indeterminata, nozione di “culturalità”.
































               (22)  Sentt. Cass., sez. Terza, n. 45814 del 2001; Cass., sez. Terza, n. 47922 del 2003, nonché, più
                    di recente, sentt. Cass., sez. Terza, n. 47825 del 2017; Cass., sez. Terza, n. 10468 del 2018.
               (23)  Cass., sez. Terza, n. 42291 del 2001.
               (24)  Corte di Cassazione, sez. Terza, n. 28929 del 2004, su cui v., P. CIPOLLA, P.G. FERRI, Il recente
                    codice dei beni culturali e la continuità in tema di accertamento della culturalità del bene, in Cass. pen.,
                    2005, (1509), pagg. 3451 ss., per i quali sarebbe erroneo ritenere, come si fa nella pronuncia,
                    che il Codice dei beni culturali, innovando rispetto al Testo unico, abbia posto la dichiarazio-
                    ne di culturalità da parte dell’autorità amministrativa a presupposto della configurabilità del
                    cosiddetto furto d’arte, concludendosi che il Codice, in continuità con il Testo unico, «non
                    abbia mutato alcunché in ordine alla tutela penale del patrimonio culturale». In senso diverso,
                    tuttavia, v., la successiva Cass., Sez. Terza, n. 39109 del 2006, su cui v., A. MONTAGNA, La cul-
                    turalità del bene ed il reato di illecito impossessamento di beni culturali, in www.lexambiente.it. Cfr., inol-
                    tre, G. PIOLETTI, Considerazioni sul delitto di impossessamento illecito di beni archeologici secondo il
                    Codice Urbani, cit., pagg. 450 ss.

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