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I “BENI CULTURALI” ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE DI NICOSIA
qualche qualificazione formale da parte delle autorità statali ovvero l’accerta-
mento in concreto da parte delle giurisdizioni nazionali.
Si consideri, da un lato, la Convenzione UNESCO del 1970, la quale
dispone, all’art. 1, che, ai fini della Convenzione, siano considerati beni culturali,
sempre che compresi nelle categorie ivi esaustivamente elencate, «i beni che, a
titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l’ar-
cheologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza» ; dall’altro, la
(5)
Convenzione UNIDROIT del 1995 che, affermato il criterio, non inequivoco,
dell’ “importanza” del bene , si affida in definitiva alla discrezionalità delle sin-
(6)
gole giurisdizioni nazionali .
(7)
La Convenzione di Nicosia dal canto suo, senza rinunciare ad una elenca-
zione, individua il proprio oggetto nella cultural property, ovverosia in «any
object, situated on land or underwater or removed therefrom, which is, on reli-
gious or secular grounds, classified, defined or specifically designated by any
Party to this Convention or to the 1970 UNESCO Convention on the Means
of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of
Ownership of Cultural Property, as being of importance for archaeology, pre-
history, ethnology, history, literature, art or science», (art. 2, lett. a). Con ogni
evidenza, quindi, non si riscontra, quanto all’oggetto, alcuna soluzione di con-
tinuità tra questa e le precedenti Convenzioni.
D’altra parte, anche a volersi implicitamente presupporre l’accoglimento
nel Codice penale della nozione di bene culturale adottata nel Codice dei beni
culturali, non può farsi a meno di osservare che pure quest’ultimo sconta una
palese difficoltà nell’individuazione del proprio oggetto.
Ci si riferisce al fatto che la normativa oscilla tra la predisposizione di stru-
menti di tutela limitati ai soli beni culturali dichiarati o comunque riconosciuti
ex lege e la loro estensione anche a beni non dichiarati, o meglio, non ancora
dichiarati.
(5) Cfr., I. CARACCIOLO, Analogie e differenze tra la Convenzione UNESCO del 1979 sui mezzi per vietare
e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio culturale e la Convenzione UNIDROIT del
1995 sulla restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, in P. PAONE (a cura di), La pro-
tezione internazionale e la circolazione comunitaria dei beni culturali mobili, Napoli, 1998, pagg. 65 ss.
(6) Art. 2: «For the purposes of this Convention, cultural objects are those which, on reli-
gious or secular grounds, are of importance for archaeology, prehistory, history, literature,
art or science and belong to one of the categories listed in the Annex to this
Convention».
(7) Cfr., M. FRIGO, La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comu-
nitario e diritto interno, cit., pagg. 17 ss.; I. CARACCIOLO, Analogie e differenza tra la Convenzione
UNESCO del 1979 sui mezzi per vietare e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio
culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sulla restituzione dei beni culturali rubati o illecita-
mente esportati, cit., pagg. 68 ss.
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