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I “BENI CULTURALI” ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE DI NICOSIA




               qualche qualificazione formale da parte delle autorità statali ovvero l’accerta-
               mento in concreto da parte delle giurisdizioni nazionali.
                    Si  consideri,  da  un  lato,  la  Convenzione  UNESCO  del  1970,  la  quale
               dispone, all’art. 1, che, ai fini della Convenzione, siano considerati beni culturali,
               sempre che compresi nelle categorie ivi esaustivamente elencate, «i beni che, a
               titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l’ar-
               cheologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza» ; dall’altro, la
                                                                              (5)
               Convenzione UNIDROIT del 1995 che, affermato il criterio, non inequivoco,
               dell’ “importanza” del bene , si affida in definitiva alla discrezionalità delle sin-
                                          (6)
               gole giurisdizioni nazionali .
                                         (7)
                    La Convenzione di Nicosia dal canto suo, senza rinunciare ad una elenca-
               zione,  individua  il  proprio  oggetto  nella  cultural  property,  ovverosia  in  «any
               object, situated on land or underwater or removed therefrom, which is, on reli-
               gious or secular grounds, classified, defined or specifically designated by any
               Party to this Convention or to the 1970 UNESCO Convention on the Means
               of  Prohibiting  and  Preventing  the  Illicit  Import,  Export  and  Transfer  of
               Ownership of Cultural Property, as being of importance for archaeology, pre-
               history, ethnology, history, literature, art or science», (art. 2, lett. a). Con ogni
               evidenza, quindi, non si riscontra, quanto all’oggetto, alcuna soluzione di con-
               tinuità tra questa e le precedenti Convenzioni.
                    D’altra parte, anche a volersi implicitamente presupporre l’accoglimento
               nel Codice penale della nozione di bene culturale adottata nel Codice dei beni
               culturali, non può farsi a meno di osservare che pure quest’ultimo sconta una
               palese difficoltà nell’individuazione del proprio oggetto.
                    Ci si riferisce al fatto che la normativa oscilla tra la predisposizione di stru-
               menti di tutela limitati ai soli beni culturali dichiarati o comunque riconosciuti
               ex lege e la loro estensione anche a beni non dichiarati, o meglio, non ancora
               dichiarati.


               (5)  Cfr., I. CARACCIOLO, Analogie e differenze tra la Convenzione UNESCO del 1979 sui mezzi per vietare
                    e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio culturale e la Convenzione UNIDROIT del
                    1995 sulla restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, in P. PAONE (a cura di), La pro-
                    tezione internazionale e la circolazione comunitaria dei beni culturali mobili, Napoli, 1998, pagg. 65 ss.
               (6)  Art. 2: «For the purposes of this Convention, cultural objects are those which, on reli-
                    gious or secular grounds, are of importance for archaeology, prehistory, history, literature,
                    art  or  science  and  belong  to  one  of  the  categories  listed  in  the  Annex  to  this
                    Convention».
               (7)  Cfr., M. FRIGO, La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comu-
                    nitario e diritto interno, cit., pagg. 17 ss.; I. CARACCIOLO, Analogie e differenza tra la Convenzione
                    UNESCO del 1979 sui mezzi per vietare e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio
                    culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sulla restituzione dei beni culturali rubati o illecita-
                    mente esportati, cit., pagg. 68 ss.

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