Page 17 - Rassegna 2022-4
P. 17

I “BENI CULTURALI” ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE DI NICOSIA




               vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni ; dell’attribuzione al
                                                                      (13)
               sovrintendente della facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di inter-
               venti relativi alle cose indicate nell’art. 10, anche quando per esse non siano
               ancora intervenute la verifica di cui all’art. 12, comma 2, o la dichiarazione di
               cui all’art. 13 ; del divieto di esportazione per le «cose che presentino interesse
                            (14)
               culturale» previsto all’art. 65, comma 3.
                    Nondimeno, tali discipline, senza necessariamente risolversi in una pro-
               spettiva ricognitiva, potrebbero pur sempre inquadrarsi come misure di carattere
               cautelare, per il cui tramite si realizza bensì una anticipazione della tutela, ma in
               attesa  della  dichiarazione  di  interesse  storico-artistico.  Alla  quale,  pertanto,
               dovrebbero riconoscersi - né sembra ostativo il carattere costitutivo dell’accer-
               tamento  - effetti retroattivi.
                       (15)
                    Ebbene, tale oscillazione pare riemergere, similmente a quanto già avve-
               nuto  in  passato,  nella  disciplina  penale  novellata .  La  quale,  con  una  certa
                                                                (16)
               ambiguità, fa riferimento ai beni culturali o, in un caso, alle «cose di interesse
               artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o
               archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della
               normativa sui beni culturali» (art. 518-undecies), sembrando evocare più le cate-
               gorie astratte di beni potenzialmente tutelabili che le res specificamente sotto-
               poste a tutela, ovverosia già dichiarate .
                                                    (17)
                    Non è una differenza di poco conto.
                    In questa prospettiva, assimilandola ad una qualità intrinseca e sostanziale ,
                                                                                         (18)
               (13)  Art. 10, comma 5.
               (14)  Art. 28.
               (15)  Contro la tesi (sostenuta, tra gli altri, da M. GRISOLIA, La tutela delle cose d’arte, cit., 261;
                    M. AINIS, M. FIORILLO, I beni culturali, cit., 1072) che l’atto costitutivo non possa avere effi-
                    cacia retroattiva, a differenza degli atti dichiarativi che, accertando l’esistenza di una qualità
                    preesistente della cosa, presenterebbero ontologicamente il carattere della retroattività, cfr.,
                    M.A. SANDULLI, Natura e funzione della notifica e della pubblicità delle cose private di interesse artistico
                    e storico qualificato, cit., 1024, nt. 2. In argomento, v., inoltre, A. ROTA, La tutela dei beni culturali
                    tra tecnica e discrezionalità, cit., pagg. 194 ss.
               (16)  Cfr., G.P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo
                    titolo VIII-bis, cit., 33, per il quale «è proprio la mancanza di espresso collegamento con le
                    disposizioni definitorie del Codice dei beni culturali e del paesaggio a consentire (legittimare)
                    una flessibilità applicativa in favore della tutela del patrimonio culturale reale», a scapito di
                    una tutela circoscritta al solo patrimonio culturale dichiarato.
               (17)  Cfr., G.P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo
                    titolo VIII-bis, cit., 31, per il quale «l’orientamento di fondo della riforma è a favore della tutela
                    del patrimonio culturale reale, come dimostrano le due fattispecie maggiormente caratteriz-
                    zanti, vale a dire quelle sul furto e sul danneggiamento».
               (18)  In questo senso, tra le altre, sent. Cons. St., sez. Sesta, 12 dicembre 1992, n. 1055, in Foro it.,
                    1993, III, pagg. 503 ss. Cfr., F. MANTOVANI, Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico, in
                    Riv. it. dir. proc. pen., 1976, pagg. 55 ss., per il quale potrebbe considerarsi conforme alla disci-
                    plina costituzionale «un sistema di tutela penale del patrimonio artistico reale, che [estendesse]

                                                                                         15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22