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I “BENI CULTURALI” ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE DI NICOSIA
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni ; dell’attribuzione al
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sovrintendente della facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di inter-
venti relativi alle cose indicate nell’art. 10, anche quando per esse non siano
ancora intervenute la verifica di cui all’art. 12, comma 2, o la dichiarazione di
cui all’art. 13 ; del divieto di esportazione per le «cose che presentino interesse
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culturale» previsto all’art. 65, comma 3.
Nondimeno, tali discipline, senza necessariamente risolversi in una pro-
spettiva ricognitiva, potrebbero pur sempre inquadrarsi come misure di carattere
cautelare, per il cui tramite si realizza bensì una anticipazione della tutela, ma in
attesa della dichiarazione di interesse storico-artistico. Alla quale, pertanto,
dovrebbero riconoscersi - né sembra ostativo il carattere costitutivo dell’accer-
tamento - effetti retroattivi.
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Ebbene, tale oscillazione pare riemergere, similmente a quanto già avve-
nuto in passato, nella disciplina penale novellata . La quale, con una certa
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ambiguità, fa riferimento ai beni culturali o, in un caso, alle «cose di interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o
archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della
normativa sui beni culturali» (art. 518-undecies), sembrando evocare più le cate-
gorie astratte di beni potenzialmente tutelabili che le res specificamente sotto-
poste a tutela, ovverosia già dichiarate .
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Non è una differenza di poco conto.
In questa prospettiva, assimilandola ad una qualità intrinseca e sostanziale ,
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(13) Art. 10, comma 5.
(14) Art. 28.
(15) Contro la tesi (sostenuta, tra gli altri, da M. GRISOLIA, La tutela delle cose d’arte, cit., 261;
M. AINIS, M. FIORILLO, I beni culturali, cit., 1072) che l’atto costitutivo non possa avere effi-
cacia retroattiva, a differenza degli atti dichiarativi che, accertando l’esistenza di una qualità
preesistente della cosa, presenterebbero ontologicamente il carattere della retroattività, cfr.,
M.A. SANDULLI, Natura e funzione della notifica e della pubblicità delle cose private di interesse artistico
e storico qualificato, cit., 1024, nt. 2. In argomento, v., inoltre, A. ROTA, La tutela dei beni culturali
tra tecnica e discrezionalità, cit., pagg. 194 ss.
(16) Cfr., G.P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo
titolo VIII-bis, cit., 33, per il quale «è proprio la mancanza di espresso collegamento con le
disposizioni definitorie del Codice dei beni culturali e del paesaggio a consentire (legittimare)
una flessibilità applicativa in favore della tutela del patrimonio culturale reale», a scapito di
una tutela circoscritta al solo patrimonio culturale dichiarato.
(17) Cfr., G.P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo
titolo VIII-bis, cit., 31, per il quale «l’orientamento di fondo della riforma è a favore della tutela
del patrimonio culturale reale, come dimostrano le due fattispecie maggiormente caratteriz-
zanti, vale a dire quelle sul furto e sul danneggiamento».
(18) In questo senso, tra le altre, sent. Cons. St., sez. Sesta, 12 dicembre 1992, n. 1055, in Foro it.,
1993, III, pagg. 503 ss. Cfr., F. MANTOVANI, Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1976, pagg. 55 ss., per il quale potrebbe considerarsi conforme alla disci-
plina costituzionale «un sistema di tutela penale del patrimonio artistico reale, che [estendesse]
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