Page 22 - Rassegna 2022-4
P. 22
DOTTRINA
Sotto questo profilo la riforma conferma e rafforza lo spostamento del
baricentro del processo nella fase delle indagini preliminari, senza peraltro alte-
rare i poteri del pubblico ministero che vengono, tuttavia, ridelineati rispetto a
qualche deviazione delle previsioni non sempre rispettate e che era necessario
ridefinire, attraverso un più accentuato controllo del giudice in qualche parte.
Tenuto conto dell’obiettivo del PNRR, va detto che la riforma punta ad
incidere sulla più consistente numericamente massa di reati, potendosi da subito
affermare che la riforma non tocca nè il processo di criminalità organizzata, né
quello di pace. È tuttavia chiaro che nell’auspicato decongestionamento
dovrebbe avvantaggiarsi l’intera macchina giudiziaria.
La riforma incentra la sua attenzione sulla criminalità medio bassa, a non
elevata intensità: quella per intendersi delle cosiddette pene detentive brevi, collo-
cate entro la soglia (concreta) dei quattro anni. Nei confronti di queste decisioni,
il legislatore prevede la trasformazione delle sanzioni sostitutive di cui alla
legge n. 689 del 1981, in vere e proprie pene sostitutive. Il giudice pertanto nella
sentenza di condanna potrà disporre, nei limiti di legge, di otto pene: alle tradi-
zionali pene principali si affiancano ora anche quattro pene sostitutive, graduate
in relazione all’entità della pena principale.
In tal modo il sistema sanzionatorio riformato (art. 20-bis c.p.) e processo
si integrano e il processo può utilizzare i nuovi strumenti punitivi nei suoi per-
corsi processuali tesi alla definizione, se del caso, anticipata del processo attra-
verso i riti speciali che si connotano in tal modo ulteriormente rispetto a quanto
attualmente previsto, di elementi di premialità. Queste premesse consentono di
definir meglio la natura del nuovo processo, in considerazione del fatto che
l’obiettivo deflattivo viene perseguito attraverso l’anticipazione delle uscite dal
processo entro la chiusura dell’udienza preliminare.
A tal fine ai tradizionali percorsi del patteggiamento, del decreto penale, del
rito abbreviato e della messa alla prova, ridisegnati e resi maggiormente premiali
sotto vari profili per l’imputato, altri se ne affacciano: estinzione delle contrav-
venzioni, ampliata tenuità del fatto, ma soprattutto sono prospettate possibili
anticipazioni di archiviazioni e di sentenze di non luogo, che nella loro formula-
zione positiva, cioè, la probabilità della condanna, toccano un avvertimento sul-
l’esito dibattimentale del processo. In altri termini, la proiezione dibattimentale
negativa, finisce per indurre all’accettazione dell’offerta definitoria, più favorevole.
Si è così parlato di soave inquisizione. Del resto il giudizio dibattimentale resta
condizionato dall’attuale disciplina e le impugnazioni (cioè, l’appello), se non
scoraggiato con ulteriori sconti di pena, sarà condizionabile da filtri processuali
(specificità di motivi) e oneri a carico degli impugnanti (nuove procure).
20

