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DOTTRINA




                  Sotto questo profilo la riforma conferma e rafforza lo spostamento del
             baricentro del processo nella fase delle indagini preliminari, senza peraltro alte-
             rare i poteri del pubblico ministero che vengono, tuttavia, ridelineati rispetto a
             qualche deviazione delle previsioni non sempre rispettate e che era necessario
             ridefinire, attraverso un più accentuato controllo del giudice in qualche parte.
                  Tenuto conto dell’obiettivo del PNRR, va detto che la riforma punta ad
             incidere sulla più consistente numericamente massa di reati, potendosi da subito
             affermare che la riforma non tocca nè il processo di criminalità organizzata, né
             quello  di  pace.  È  tuttavia  chiaro  che  nell’auspicato  decongestionamento
             dovrebbe avvantaggiarsi l’intera macchina giudiziaria.
                  La riforma incentra la sua attenzione sulla criminalità medio bassa, a non
             elevata intensità: quella per intendersi delle cosiddette pene detentive brevi, collo-
             cate entro la soglia (concreta) dei quattro anni. Nei confronti di queste decisioni,
             il  legislatore  prevede  la  trasformazione  delle  sanzioni  sostitutive  di  cui  alla
             legge n. 689 del 1981, in vere e proprie pene sostitutive. Il giudice pertanto nella
             sentenza di condanna potrà disporre, nei limiti di legge, di otto pene: alle tradi-
             zionali pene principali si affiancano ora anche quattro pene sostitutive, graduate
             in relazione all’entità della pena principale.
                  In tal modo il sistema sanzionatorio riformato (art. 20-bis c.p.) e processo
             si integrano e il processo può utilizzare i nuovi strumenti punitivi nei suoi per-
             corsi processuali tesi alla definizione, se del caso, anticipata del processo attra-
             verso i riti speciali che si connotano in tal modo ulteriormente rispetto a quanto
             attualmente previsto, di elementi di premialità. Queste premesse consentono di
             definir meglio la natura del nuovo processo, in considerazione del fatto che
             l’obiettivo deflattivo viene perseguito attraverso l’anticipazione delle uscite dal
             processo entro la chiusura dell’udienza preliminare.
                  A tal fine ai tradizionali percorsi del patteggiamento, del decreto penale, del
             rito abbreviato e della messa alla prova, ridisegnati e resi maggiormente premiali
             sotto vari profili per l’imputato, altri se ne affacciano: estinzione delle contrav-
             venzioni, ampliata tenuità del fatto, ma soprattutto sono prospettate possibili
             anticipazioni di archiviazioni e di sentenze di non luogo, che nella loro formula-
             zione positiva, cioè, la probabilità della condanna, toccano un avvertimento sul-
             l’esito dibattimentale del processo. In altri termini, la proiezione dibattimentale
             negativa, finisce per indurre all’accettazione dell’offerta definitoria, più favorevole.
             Si è così parlato di soave inquisizione. Del resto il giudizio dibattimentale resta
             condizionato dall’attuale disciplina e le impugnazioni (cioè, l’appello), se non
             scoraggiato con ulteriori sconti di pena, sarà condizionabile da filtri processuali
             (specificità di motivi) e oneri a carico degli impugnanti (nuove procure).

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