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DOTTRINA
È degno di rilievo che la Convenzione, entrata in vigore nell’aprile 2022,
ancorché lontana dal ricevere un significativo numero di ratifiche, abbia rapida-
mente propiziato, sul versante interno, la riforma del Codice penale, novellato
con l’introduzione del titolo VIII-bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio
culturale. Una virtuosa interazione, insomma, tra livello nazionale e livello inter-
nazionale, tanto più in considerazione del ruolo propulsivo svolto, sul tema,
dall’Italia in sede di Consiglio d’Europa .
(1)
Sono, peraltro, gli stessi lavori preparatori della riforma a non sottacere il
ruolo d’impulso giocato dalla Convenzione di Nicosia nella definizione di un
nuovo, più intenso, trattamento sanzionatorio dei reati contro il patrimonio cul-
turale.
Non può, quindi, negarsi che la novella meriti apprezzamento per il rilievo,
anche simbolico, che riconosce alla tutela penale dei beni culturali, la quale,
finora parzialmente scorporata dal codice penale, trova finalmente integrale
ospitalità al suo interno .
(2)
Ciononostante, non può farsi a meno di rilevare qualche profilo di criticità,
in particolare in relazione all’individuazione dell’oggetto di tutela , né autono-
(3)
mamente definito dalla novella né limpidamente armonizzato con il Codice dei
beni culturali, a differenza, si badi, di quanto esplicitamente prevedeva un ini-
ziale progetto, il DDL di delega (A.C. 4220-A), presentato nella XVII
Legislatura ed in seguito naufragato a causa alla fine della Legislatura .
(4)
Sul punto, è vano - ed anzi inappropriato - ricercare nella Convenzione di
Nicosia indizi utili ad una efficace ricostruzione.
D’altronde, quanto all’individuazione dell’oggetto di tutela, la disciplina
del diritto internazionale, inevitabilmente duttile, si affida agli organi nazionali,
limitandosi ad affiancare, ad elencazioni, più o meno, tassative, l’esigenza di una
(1) Cfr., L. D’AGOSTINO, Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa: i nuovi orizzonti normativi
nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, in Dir. pen. cont., 2018, pagg. 78 ss.
(2) Cfr., G.P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo
titolo VIII-bis, in www.sistemapenale.it.
(3) V., ancora, L. D’AGOSTINO, Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa: i nuovi orizzonti
normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, cit., pagg. 89 ss.
(4) Art. 1, comma 2, lett. a): «per “beni culturali” si intendono le cose e i beni sottoposti a tutela
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del
2004». È appena il caso di ricordare che, durante la XVII Legislatura, stante l’esigenza di arri-
vare rapidamente all’approvazione della riforma, la Commissione Giustizia, nel corso del-
l’esame del provvedimento, ha modificato il disegno di legge sostituendo la delega originaria
con puntuali modifiche al Codice penale. Il testo approvato il 22 giugno 2017 dalla Camera
dei Deputati (A.C. 4220-A), è, però, in seguito naufragato in Senato. È, poi, nella successiva
Legislatura XVIII che si arriva all’approvazione della legge 9 marzo 2022, n. 22, oggetto del
presente studio, che inserisce nel Codice penale un apposito titolo (l’VIII-bis), dedicato ai
“delitti contro il patrimonio culturale”.
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