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DOTTRINA
Oscillazione, questa, che rispecchia la controversa natura della “dichiara-
zione”, contesa tra la ricostruzione - piuttosto diffusa in dottrina e in giuri-
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sprudenza - che la annovera tra gli atti meramente ricognitivi di una qualità
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intrinseca della res e quella che la ascrive agli atti di carattere costitutivo .
(10)
Vero è che in quest’ultimo senso parrebbero convergere diverse norme del
Codice dei beni culturali, le quali, per l’applicazione del regime di conservazione
e circolazione, presuppongono - peraltro, non più soltanto in relazione ai beni
in appartenenza privata, ma anche per una parte di quelli in proprietà pubblica
(artt. 10, comma 2, e 12) - l’accertamento della culturalità della res a seguito
dell’adozione della dichiarazione di interesse storico-artistico (art. 10, comma 3).
Lo stesso art. 2 definisce, al comma 2, “beni culturali” le cose immobili e mobili
che presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose «individuate dalla legge o in base alla
legge», lasciando presumere la necessità della previsione legislativa di un proce-
dimento di individuazione dell’interesse. Pertanto, con la dichiarazione di inte-
resse storico-artistico, anziché riconoscere, nel bene, una qualità intrinsecamen-
te connaturata fin dal suo venire in essere , ci si limita ad accertare che sussi-
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stano qualità tali da far considerare il bene, nel momento attuale, “culturale”.
Essa, in altre parole, costituisce la qualità culturale della cosa, determinando, come
conseguenza giuridica, l’alterazione del suo status e l’applicazione del regime
legislativamente previsto a tutela della categoria .
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Tuttavia, non mancano casi nei quali il Codice appresta una disciplina di
tutela pur in assenza di una previa dichiarazione. Si tratta della previsione che
siano sottoposte alla tutela, fino alla verifica di cui all’art. 12, comma 2, le cose
immobili e mobili in appartenenza pubblica che siano opera di autore non più
(8) V., M. GRISOLIA, La tutela delle cose d’arte, Roma, 1952, pagg. 260 ss.; T. ALIBRANDI, P.G. FERRI, I
beni culturali e ambientali, IV ed., Milano, 2001, pagg. 258 ss.; A. ROTA, La tutela dei beni culturali tra
tecnica e discrezionalità, Padova, 2002, pagg. 169 ss.; R. TAMIOZZO, La legislazione dei beni culturali e pae-
saggistici, Milano, 2005, pagg. 65 ss.; M. FIORILLI, Art. 75, in G. LEONE, A.L. TARASCO (a cura di),
Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, Padova, 2006, pag. 485; A. MIGNOZZI, La pro-
prietà culturale. Strumenti privatistici di gestione e valorizzazione dei beni culturali, Napoli, 2007, pagg. 157 ss.
(9) V., tra le tante, sentt. Cons. St., sez. Sesta, n. 93 del 1985; Cons. St., sez. Sesta, n. 630 del 1986.
(10) Sul carattere costitutivo, M.A. SANDULLI, Natura e funzione della notifica e della pubblicità delle cose private
di interesse artistico e storico qualificato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 1023, per il quale l’interesse non è
«un attributo, per così dire, connaturato alle cose stesse o inerente a fatti del modo esterno da chiun-
que rilevabili, bensì (…) un attributo la cui apposizione è un prodotto del diritto (vale a dire un
effetto giuridico): altrimenti non ne sarebbe necessaria la “notifica”, essendo sufficienti le cognizioni
comuni». CONTRA, T. ALIBRANDI, P.G. FERRI, I beni culturali e ambientali, cit., 2001, pagg. 258 ss.
(11) Cfr., C. ZUCCHELLI, Art. 13, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio,
III ed., Milano, 2019, pagg. 189 ss.
(12) Cfr., ancora, C. ZUCCHELLI, Art. 13, cit., pagg. 189 ss. V., già in questo senso, F.S. MARINI, Lo
statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002, pagg. 75 ss.
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