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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE
Da questo punto di vista, si ritiene invece necessaria una riflessione più
ampia come riportato in queste pagine per offrire almeno un’idea di massima
della complessità dei sistemi e delle Istituzioni e far comprendere il ruolo che i
Carabinieri che hanno assolto nel corso della loro lunga storia.
La comparazione con l’Ordonnance Royale del 1820 finalmente ha potuto far
comprendere le similitudini e le differenze, a giudizio di chi scrive, significative
mettendo in evidenza il ruolo di forza dell’ordine ad ampio spettro assolto pro-
prio dai Carabinieri Reali, ad esempio, con l’uso del travestimento (sia pure
disciplinato) che ammetteva senza alcuna riserva di svolgere un servizio non
solo senza uniformi e con abiti borghesi ma anche utilizzando armi non d’or-
dinanza. Ciò permetteva davvero ai Carabinieri nei primi anni della
Restaurazione di pattugliare le aree rurale travestiti come contadini, viandanti o
montanari alla ricerca di banditi e di disertori, offrendo uno strumento opera-
tivo davvero eccezionale per quei tempi che, per altri corpi come la
Gendarmeria Reale francese, non era assolutamente contemplato.
È stato ricordato nel testo ma ne approfittiamo per segnalarlo ancora. Il
regno di Sardegna guardava con grande attenzione a ciò che accadeva nella
Francia della Restaurazione e questa rappresentava il modello a cui fare riferimen-
to ogni volta che era necessario intraprendere una qualche riforma. Tuttavia, i
piemontesi adattavano le norme francesi tenendo conto delle specificità del pro-
prio ordinamento e degli usi e costumi nonché della volontà del regnante al
momento. Ciò faceva in modo che gli impianti giuridici, militari ed amministrativi
fossero in qualche modo simili, ma con numerose differenze che tendevano a
creare un modello piemontese fortemente ispirato a quello del Paese d’Oltralpe.
Curiosamente, anche il dibattito parlamentare lo ricorda, in Francia i rego-
lamenti della Gendarmeria furono aggiornati e rivisti dando vita a nuove versioni
che tenevano conto dei mutamenti della società dell’epoca e soprattutto della
forma di Stato e di quella di governo. Nonostante la situazione fosse cambiata in
Italia moltissimo tra il 1859 e il 1861, ma poi anche fino al 1870, il Regolamento
Generale sopravvisse sia pure con interventi e modificazioni. Si dovette aspettare
una fase molto più tarda, la fine del XIX secolo per avere tra le mani un nuovo
regolamento, questa volta denominato d’Istruzione e di Servizio, che avrebbe tra-
ghettato l’Arma dei Carabinieri Reali alla nascita del nuovo secolo.
In questo senso, il lungo percorso svolto dal Regolamento Generale del
corpo de’ Carabinieri Reali testimonia quanto l’impianto sia stato valido e strut-
turato al punto da sopravvivere e rendere un servizio dignitoso per i militari
dell’Arma e nonostante la copiosa produzione legislativa e regolamentare che
attanagliò il Paese a partire dall’Unità d’Italia.
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