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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE




                    Da questo punto di vista, si ritiene invece necessaria una riflessione più
               ampia come riportato in queste pagine per offrire almeno un’idea di massima
               della complessità dei sistemi e delle Istituzioni e far comprendere il ruolo che i
               Carabinieri che hanno assolto nel corso della loro lunga storia.
                    La comparazione con l’Ordonnance Royale del 1820 finalmente ha potuto far
               comprendere le similitudini e le differenze, a giudizio di chi scrive, significative
               mettendo in evidenza il ruolo di forza dell’ordine ad ampio spettro assolto pro-
               prio dai Carabinieri Reali, ad esempio, con l’uso del travestimento (sia pure
               disciplinato) che ammetteva senza alcuna riserva di svolgere un servizio non
               solo senza uniformi e con abiti borghesi ma anche utilizzando armi non d’or-
               dinanza.  Ciò  permetteva  davvero  ai  Carabinieri  nei  primi  anni  della
               Restaurazione di pattugliare le aree rurale travestiti come contadini, viandanti o
               montanari alla ricerca di banditi e di disertori, offrendo uno strumento opera-
               tivo  davvero  eccezionale  per  quei  tempi  che,  per  altri  corpi  come  la
               Gendarmeria Reale francese, non era assolutamente contemplato.
                    È stato ricordato nel testo ma ne approfittiamo per segnalarlo ancora. Il
               regno  di  Sardegna  guardava  con  grande  attenzione  a  ciò  che  accadeva  nella
               Francia della Restaurazione e questa rappresentava il modello a cui fare riferimen-
               to ogni volta che era necessario intraprendere una qualche riforma.  Tuttavia, i
               piemontesi adattavano le norme francesi tenendo conto delle specificità del pro-
               prio  ordinamento  e  degli  usi  e  costumi  nonché  della  volontà  del  regnante  al
               momento. Ciò faceva in modo che gli impianti giuridici, militari ed amministrativi
               fossero in qualche modo simili, ma con numerose differenze che tendevano a
               creare un modello piemontese fortemente ispirato a quello del Paese d’Oltralpe.
                    Curiosamente, anche il dibattito parlamentare lo ricorda, in Francia i rego-
               lamenti della Gendarmeria furono aggiornati e rivisti dando vita a nuove versioni
               che tenevano conto dei mutamenti della società dell’epoca e soprattutto della
               forma di Stato e di quella di governo. Nonostante la situazione fosse cambiata in
               Italia moltissimo tra il 1859 e il 1861, ma poi anche fino al 1870, il Regolamento
               Generale sopravvisse sia pure con interventi e modificazioni. Si dovette aspettare
               una fase molto più tarda, la fine del XIX secolo per avere tra le mani un nuovo
               regolamento, questa volta denominato d’Istruzione e di Servizio, che avrebbe tra-
               ghettato l’Arma dei Carabinieri Reali alla nascita del nuovo secolo.
                    In questo senso, il lungo percorso svolto dal Regolamento Generale del
               corpo de’ Carabinieri Reali testimonia quanto l’impianto sia stato valido e strut-
               turato al punto da sopravvivere e rendere un servizio dignitoso per i militari
               dell’Arma e nonostante la copiosa produzione legislativa e regolamentare che
               attanagliò il Paese a partire dall’Unità d’Italia.


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