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200 ANNI DI REGOLAMENTO GENERALE
dipendenti dal servizio speciale dell’arma, [...]. E così tali Regolamenti, completati dall’istru-
zione sul carteggio, già prescritta con circolare del comando generale in data 25 luglio 1891,
n. 4-4226, riuniscono tutte le prescrizioni necessarie all’arma, sia pel suo funzionamento
interno, che per l’esecuzione del servizio d’istituzione, sia infine per le norme da osservarsi nel
carteggio e trattazione degli affari. Quest’ultima parte si riconobbe opportuno di non inserire
nel Regolamento perché essendo suscettibile di variazioni dipendenti da esigenze del momento,
e da cambiamento di circoscrizioni e gerarchie, è quindi bene poterla con facilità modificare .
(88)
Il Comandante Generale dell’epoca prescriveva la “Istruzione sul carteggio”
per ogni ufficio dell’Arma dopo aver “riunite le norme che regolano il carteggio
dei comandi dell’Arma e coordinatele alle recenti modificazioni che il Ministero
dell’interno, sentito il Comando generale, ha arrecate a quello relativo al servi-
zio d’istituto” .
(89)
Per ritornare al Regolamento Generale, si consideri che nell’undicennio di
separazione tra l’edizione del 1881 e il Regolamento d’istruzione e di servizio
del 1892, si devono ricordare sia il nuovo codice penale Zanardelli , sia la
(90)
nuova legge di pubblica sicurezza datata 1889 .
(91)
(88) Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Reali, n. 176 di protocollo riservato (Ufficio 2°),
datata 10 giugno 1892, oggetto: Regolamento organico e Regolamento d’istruzione e di ser-
vizio per l’Arma dei Carabinieri Reali, indirizzata “a tutti i Signori Ufficiali”. La circolare è
inserita quale introduzione e presentazione nel volume a stampa custodito presso la biblio-
teca del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri (si veda in appendice il documento 8). Si
parla dell’istruzione sul carteggio e dei titolari anche in Compendio di tutte le leggi, regolamenti e
norma in vigore riflettenti il servizio dei Carabinieri Reali - Edizione compilata su quella del già capitano
Signor Graziani ed ampliata con numerose aggiunte per cura del Capitano nei Carabinieri Reali Giuseppe
Sterzi, Firenze, Stab. Lito-Tipografico G. Passeri, 1895, art. 92, “Carteggio d’ufficio -
Rapporti - Spedizioni - Archivi”, pp. 107-136.
(89) Si pensi che in quel periodo l’incarico di segretario del Comando Generale, poi mutato in quello
di capo di stato maggiore, fu ricoperto da Gian Carlo Grossardi che, come è ricordato altrove,
ebbe un ruolo importante, in particolare grazie a “un diligente studio per l’edizione 1892 del
Regolamento Generale [rectius regolamento d’istruzione e di servizio per l’Arma dei Carabinieri
Reali] dell’Arma”, Mario Pagano, Figure di comandanti e di maestri - il col. Giancarlo Grossardi in Rivista
dei Carabinieri Reali, 10 (1943), p. 97, ma sulla base dei periodi di servizio presso il Comando
Generale ciò non sarebbe possibile. In realtà potrebbe aver partecipato alla stesura mentre regge-
va il comando della legione Lazio; in questo senso si vuole precisare quanto detto in F. CARBONE,
Cultura e formazione nell’Arma dei Carabinieri Reali: la produzione editoriale degli ufficiali, in Rassegna
dell’Arma dei Carabinieri, a. LXVI, n. 4 (ottobre/dicembre 2018), pp. 167-196. È probabile che
abbia avuto anche un ruolo nella stesura dell’istruzione sul carteggio pubblicata nel 1891.
(90) Il codice penale Zanardelli fu promulgato con regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133 (serie 3 )
a
e entrò in vigore l’anno successivo. Si trattò del primo codice italiano post-unitario. Si veda
a
a
a
anche BUCCRR, 1889, parte 1 , puntata 7 , regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3 )
contenente le disposizioni per l’attuazione del Codice penale per il regno d’Italia».
(91) Dapprima fu pubblicata la legge 23 dicembre 1888, n. 5888 decies (5888) “Sulla pubblica sicu-
rezza” che, all’articolo 142, dava facoltà di coordinare il testo della legge con il codice penale
che sarebbe stato pubblicato di lì a poco. Quindi apparve sulla Gazzetta Ufficiale del Regno
il regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144 “Che approva il testo della legge di pubblica sicu-
rezza, coordinato col Codice penale”.
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