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CONTRASTARE I FENOMENI DI ODIO ONLINE




               spinta normativa, che ha permesso agli stati membri di impegnarsi a individuare
               e a contrastare le condizioni favorevoli alla diffusione di questo fenomeno, è
               avvenuta grazie alla sopracitata raccomandazione.
                    La difficoltà che le nazioni stanno affrontando nell’arginare il fenomeno
               dell’hate speech trae origine, come accennato, dalle differenti radici socio-culturali
               che rimandano inevitabilmente a molteplici trascorsi politici e sociali risalenti a
               qualche secolo fa.
                    Storicamente,  i  primi  “messaggi  d’odio”  si  rintracciano  ai  tempi
               dell’Impero Romano, ben noto per la persecuzione di vari gruppi religiosi ,
                                                                                         (3)
               oppure più recentemente ai gruppi razzisti del Ku Klux Klan, nei quali una
               delle fazioni più famose, il Klanwatch, ha dato inizio alla sua campagna d’odio
               negli anni Novanta.
                    Si possono menzionare, inoltre, i gruppi neonazisti o, ancora, i movimenti
               contro  le  donne.  Tale  prospettiva  fa  quindi  dell’hate  speech  una  problematica
               moderna, ma con un’origine ben più lontana nel tempo e di difficile collocazio-
               ne storica (4)(5) .
                    Contestualizzando la tematica all’interno dell’ordinamento giuridico italia-
               no, questo non fornisce direttamente una definizione di hate speech e da ciò ne
               consegue che non sussiste la previsione del reato sui discorsi d’odio. Le norme
               statuite  agli  art.  2  (riconoscimento  dei  diritti  inviolabili)  e  3  (pari  dignità  ed
               uguaglianza  davanti  alla  legge)  della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana,
               insieme al principio di libera manifestazione del pensiero ex art. 21, tracciano la
               ratio delle misure volte a contrastare l’odio e le discriminazioni. Tuttavia, lo
               strumento giuridico maggiormente adoperato per contrastare il fenomeno del-
               l’incitamento all’odio è quello che si palesa nel delitto di propaganda e isti-
               gazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
               ex art. 604-bis c.p. (ex legge 654/1975).
                    Appare evidente che lo strumento penale impiegato dal legislatore italiano
               sia  attualmente  indirizzato  nei  confronti  delle  sole  espressioni  che  incitano
               all’odio e alla violenza nelle ipotesi in cui esse presentino un contenuto lesivo
               dell’eguaglianza dal punto di vista etnico-razziale e religioso, non ricompren-
               dendo altre forme di estrinsecazione del pensiero che impattano negativamente
               su altri gruppi sociali.
               (3)  History  of   Hate  Crime,  Crime  Museum,  Apr.  01,  2013,  in  https://www.crimemuseum.org/
                    crime-library/hate-crime/history-of-hate-crime/, (consultato l’8 marzo 2022).
               (4)  G. J. BENSINGER, Hate crimes: A new/old problem, Int. J. Comp. Appl. Crim. Justice, vol. 16, no. 1-
                    2, pp. 115-123, Jan. 1992.
               (5)  J. WEINSTEIN, Hate speech bans, democracy, and political legitimacy, Const. Comment., vol. 32, p. 527,
                    2017.

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