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CONTRASTARE I FENOMENI DI ODIO ONLINE
spinta normativa, che ha permesso agli stati membri di impegnarsi a individuare
e a contrastare le condizioni favorevoli alla diffusione di questo fenomeno, è
avvenuta grazie alla sopracitata raccomandazione.
La difficoltà che le nazioni stanno affrontando nell’arginare il fenomeno
dell’hate speech trae origine, come accennato, dalle differenti radici socio-culturali
che rimandano inevitabilmente a molteplici trascorsi politici e sociali risalenti a
qualche secolo fa.
Storicamente, i primi “messaggi d’odio” si rintracciano ai tempi
dell’Impero Romano, ben noto per la persecuzione di vari gruppi religiosi ,
(3)
oppure più recentemente ai gruppi razzisti del Ku Klux Klan, nei quali una
delle fazioni più famose, il Klanwatch, ha dato inizio alla sua campagna d’odio
negli anni Novanta.
Si possono menzionare, inoltre, i gruppi neonazisti o, ancora, i movimenti
contro le donne. Tale prospettiva fa quindi dell’hate speech una problematica
moderna, ma con un’origine ben più lontana nel tempo e di difficile collocazio-
ne storica (4)(5) .
Contestualizzando la tematica all’interno dell’ordinamento giuridico italia-
no, questo non fornisce direttamente una definizione di hate speech e da ciò ne
consegue che non sussiste la previsione del reato sui discorsi d’odio. Le norme
statuite agli art. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili) e 3 (pari dignità ed
uguaglianza davanti alla legge) della Costituzione della Repubblica Italiana,
insieme al principio di libera manifestazione del pensiero ex art. 21, tracciano la
ratio delle misure volte a contrastare l’odio e le discriminazioni. Tuttavia, lo
strumento giuridico maggiormente adoperato per contrastare il fenomeno del-
l’incitamento all’odio è quello che si palesa nel delitto di propaganda e isti-
gazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
ex art. 604-bis c.p. (ex legge 654/1975).
Appare evidente che lo strumento penale impiegato dal legislatore italiano
sia attualmente indirizzato nei confronti delle sole espressioni che incitano
all’odio e alla violenza nelle ipotesi in cui esse presentino un contenuto lesivo
dell’eguaglianza dal punto di vista etnico-razziale e religioso, non ricompren-
dendo altre forme di estrinsecazione del pensiero che impattano negativamente
su altri gruppi sociali.
(3) History of Hate Crime, Crime Museum, Apr. 01, 2013, in https://www.crimemuseum.org/
crime-library/hate-crime/history-of-hate-crime/, (consultato l’8 marzo 2022).
(4) G. J. BENSINGER, Hate crimes: A new/old problem, Int. J. Comp. Appl. Crim. Justice, vol. 16, no. 1-
2, pp. 115-123, Jan. 1992.
(5) J. WEINSTEIN, Hate speech bans, democracy, and political legitimacy, Const. Comment., vol. 32, p. 527,
2017.
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