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LA RIFORMA CARTABIA TRA SPERANZE E TIMORI
Al decongestionamento dovrebbe - il condizionale è d’obbligo - infine
concorrere anche la nuova regola di giudizio dell’archiviazione e del rinvio a
giudizio ricondotto alla ragionevole previsione di condanna.
3. Il secondo piano di interventi, che con questo primo si interseca, è costi-
tuito - come anticipato - dalla logica efficientista finalizzata a favorire uno svilup-
po lineare e scorrevole, dei vari passaggi e delle diverse intersezioni processuali.
Si collocano in questa prospettiva, quegli elementi nei quali si materializ-
zano i percorsi processuali (e quelli successivi destinati ad integrarsi con i
primi).
Si collocano in questa prospettiva - nella fase delle indagini preliminari -
senza pretesa di completezza, le innovazioni in tema di iscrizione nel registro
delle notizie di reato, sollecitando la correttezza dell’azione della procura, anche
attraverso il consapevole possibile intervento correttivo del giudice, su iniziativa
dell’imputato; la riduzione (peraltro molto marginale) dei tempi delle indagini,
con riduzione delle possibili proroghe; la fissazione di criteri di priorità nello
svolgimento dell’attività investigativa contenuti nel progetto organizzativo
dell’ufficio di procura; un meccanismo che si vorrebbe snello e funzionale per
il passaggio della chiusura delle indagini al momento dell’esercizio dell’azione
penale (che come è facile ipotizzare è destinato a non perseguire i risultati spe-
rati, ma al più ad aggravare l’attuale patologia).
Uno strumento finalizzato ad assicurare maggiore efficienza al processo è
sostituito dalla rinnovata disciplina delle notificazioni degli atti tesa a rendere
effettiva la conoscenza del loro contenuto nonché delle correlate modifiche del
procedimento in assenza.
L’impossibilità di raggiungere efficacemente l’imputato determina - colle-
gando il dato con il riferito decongestionamento - la declaratoria di improcedi-
bilità del processo.
Alla tematica qui delineata va ricondotta anche la pronuncia di improcedi-
bilità per superamento dei termini della fase di impugnazione davanti alla Corte
d’appello e alla Cassazione, oltre, a come si è detto, la declaratoria di improce-
dibilità per assenza dell’imputato.
Ancorché si tratti di “segnali”, seppur significativi, non può non segnalarsi
la propensione al trasferimento in sede civile della tutela degli interessi civili di
cui è titolare la parte civile.
Stante quanto previsto proprio dalla presenza del danneggiato nel proces-
so penale, alla luce del raccordo con l’articolo 185 c.p., si tratta di un percorso
significativamente avviato che tuttavia richiede profonde modifiche strutturali.
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