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DOTTRINA




             che non rendono efficace la progressione procedimentale e il decongestiona-
             mento del carico processuale, nella oggettiva impossibilità di ricorre ai tradizio-
             nali strumenti che nel tempo hanno tenuto, seppur precariamente, in linea il
             sistema (amnistia, depenalizzazione, prescrizione e magistratura onoraria).
                  L’architrave sulla quale si innestano i tre pilastri è data dalla loro integra-
             zione, anche se per la giustizia riparativa sarà lecito attendere la predisposizione
             delle strutture oggettive e soggettive chiamate a costituire il supporto applicati-
             vo,  i  cui  principi,  però,  sono  già  stati  enunciati  nella  riforma  attraverso  una
             disciplina organica.

                  2. Il profilo del decongestionamento muove dalla riforma del sistema san-
             zionatorio che si irradia lungo l’intero sviluppo procedimentale con ricadute
             soprattutto nella fase delle indagini ma anche fino alla sentenza di primo grado.
             Non mancano, naturalmente di default, riflessi molto importanti sull’affollamen-
             to penitenziario che, non toccato dalla riforma, potrà incidere sotto vari profili,
             sul modello ispirato della logica carcerocentrica alla quale è orientato il nostro
             modello punitivo.
                  L’affiancamento alle pene principali delle nuove pene (non più sanzioni)
             sostitutive delle pene detentive brevi, con valorizzazione della pena pecuniaria
             sia  ordinaria,  sia  sostitutiva,  peraltro  rese  effettive  attraverso  una  opinabile
             disciplina esecutiva, offre al giudice ampi spazi di manovra, consente di circo-
             scrivere le impugnazioni e amplia la possibilità per l’imputato di condividere le
             decisioni, di favorire i riti deflattivi sia quelli condivisi, sia quelli a richiesta,
             alcuni  dei  quali  favoriti  dal  legislatore  attraverso  l’ampliamento  dell’accesso
             (sospensione e messa alla prova) ovvero come potere decisorio (la particolare
             tenuità del fatto).
                  Ai tradizionali riti speciali (operanti per conversione anche delle procedure
             acceleratorie (dei riti direttissimi e del procedimento immediato) del patteggia-
             mento, del rito abbreviato, del procedimento per decreto, si affiancano le ipo-
             tesi dell’archiviazione di alcune contravvenzioni (selezionate per materia: gli ali-
             menti si aggiungono alle già previste ipotesi delle disposizioni in materia di
             ambiente, di sicurezza del lavoro e di radiazione ionizzanti) per adempimento
             alle prescrizioni imposte dall’ente accertatore.
                  Un significativo ruolo è chiamato a svolgere anche la remissione della que-
             rela, favorita dalla riforma anche a seguito della trasformazione di reati sino ad
             oggi perseguibili d’ufficio.
                  In prospettiva, anche la giustizia riparativa potrà favorire i comportamenti
             dei querelanti.

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