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SPAZIO: TRA IMPORTANZA DIPLOMATICA E NUOVI SCENARI GEOSTRATEGICI




                    Infine, all’articolo 6 si dà una definizione di autorità di lancio, definita
               anche come autorità di varo, identificata come lo Stato responsabile del lancio,
               o, in alternativa, qualunque Organizzazione Internazionale che decida di sotto-
               scrivere gli adempimenti e gli obblighi del presente Trattato.


               5.  Convenzione sulla responsabilità dei danni causati da oggetti spaziali 1972
                                                                                         (24)
                    Una  volta  definito  il  regime  di  soccorso  per  astronauti  e  recupero  di
               oggetti, fu necessario a livello internazionale normare i danni cagionati da essi.
               Così, il 29 marzo 1972 venne conclusa la Convenzione sulla responsabilità dei danni
               causati da oggetti spaziali . È bene sottolineare come anche nello Spazio valga il
                                     (25)
               principio del neminem laedere per cui, chiunque cagioni un danno ingiusto è tenu-
               to a risarcirlo , compresi - qui la grande novità - anche Stati di lancio terzi non
                            (26)
               firmatari della Convenzione del 1972.
                    In apertura, la Convenzione all’articolo 1, comma 1, dà una definizione
               del termine “danno” , inteso come “la perdita di vite umane, le lesioni cor-
                                    (27)
               poree o altre menomazioni della salute, la perdita di beni di Stato o apparte-
               nenti  a  persone  fisiche  o  giuridiche  oppure  ad  enti  internazionali,  i  danni
               cagionati  ai  detti  beni” ;  al  comma  2  del  termine  “lancio”,  ivi  ricompresi
                                       (28)
               anche i tentativi falliti, e, al comma 3, si richiama la definizione di “Stato di lancio”
               dalla dichiarazione del 1968, allargandola anche “agli Stati il cui territorio o i
               cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale”. Infine, al comma 4, si
               fornisce una definizione di “oggetto spaziale”, da intendersi come comprensiva
               “degli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli
               stadi del medesimo”.
                    Nei  successivi  articoli  segue  una  disciplina  dettagliata  delle  tipologie  di
               danni, responsabilità, casistiche e modalità di risarcimento. Degni di approfon-
               dimento sono gli articoli 6 e 7, in cui già Catalano Sgrosso rileva l’obbligo di
               prevenire i danni (responsibility) e le conseguenze in relazione alle violazioni di
               tali obblighi (liability), previsti nell’articolo 8 del Trattato sullo Spazio del 1967.


               (24)  Entrata in forza il 1° Settembre 1972, 961 UNTS 187, 24 UST 2389, TIAS 7762.
               (25)  https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19720066/index.html.
               (26)  Relatore speciale Quentin-Baxter, International Law Commission Yearbook 1983, Vol. II, I parte,
                    pagg. 209 e ss.
               (27)  Da suddividere tra danno alla persona, danno alla salute e danneggiamento. Secondo l’enci-
                    clopedia giuridica digitale Altalex, con questi termini si intende rispettivamente: “tutti i danni,
                    patrimoniali e non, che sono cagionati ad un essere umano”, “il danno all’integrità psichica e fisica di una
                    persona in sé e per sé considerata, a prescindere da qualsiasi effetto economico negativo”, “quel fatto costituente
                    reato che cagiona un danno ad una cosa (materiale o immateriale) determinandone una modificazione nella
                    struttura, nella funzione o in entrambe”, in https://www.altalex.com/altalexpedia.
               (28)  La Convenzione non fa accenno a possibili risarcimenti per danni morali o a perdita di guadagno.

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