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SPAZIO: TRA IMPORTANZA DIPLOMATICA E NUOVI SCENARI GEOSTRATEGICI
Infine, all’articolo 6 si dà una definizione di autorità di lancio, definita
anche come autorità di varo, identificata come lo Stato responsabile del lancio,
o, in alternativa, qualunque Organizzazione Internazionale che decida di sotto-
scrivere gli adempimenti e gli obblighi del presente Trattato.
5. Convenzione sulla responsabilità dei danni causati da oggetti spaziali 1972
(24)
Una volta definito il regime di soccorso per astronauti e recupero di
oggetti, fu necessario a livello internazionale normare i danni cagionati da essi.
Così, il 29 marzo 1972 venne conclusa la Convenzione sulla responsabilità dei danni
causati da oggetti spaziali . È bene sottolineare come anche nello Spazio valga il
(25)
principio del neminem laedere per cui, chiunque cagioni un danno ingiusto è tenu-
to a risarcirlo , compresi - qui la grande novità - anche Stati di lancio terzi non
(26)
firmatari della Convenzione del 1972.
In apertura, la Convenzione all’articolo 1, comma 1, dà una definizione
del termine “danno” , inteso come “la perdita di vite umane, le lesioni cor-
(27)
poree o altre menomazioni della salute, la perdita di beni di Stato o apparte-
nenti a persone fisiche o giuridiche oppure ad enti internazionali, i danni
cagionati ai detti beni” ; al comma 2 del termine “lancio”, ivi ricompresi
(28)
anche i tentativi falliti, e, al comma 3, si richiama la definizione di “Stato di lancio”
dalla dichiarazione del 1968, allargandola anche “agli Stati il cui territorio o i
cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale”. Infine, al comma 4, si
fornisce una definizione di “oggetto spaziale”, da intendersi come comprensiva
“degli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli
stadi del medesimo”.
Nei successivi articoli segue una disciplina dettagliata delle tipologie di
danni, responsabilità, casistiche e modalità di risarcimento. Degni di approfon-
dimento sono gli articoli 6 e 7, in cui già Catalano Sgrosso rileva l’obbligo di
prevenire i danni (responsibility) e le conseguenze in relazione alle violazioni di
tali obblighi (liability), previsti nell’articolo 8 del Trattato sullo Spazio del 1967.
(24) Entrata in forza il 1° Settembre 1972, 961 UNTS 187, 24 UST 2389, TIAS 7762.
(25) https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19720066/index.html.
(26) Relatore speciale Quentin-Baxter, International Law Commission Yearbook 1983, Vol. II, I parte,
pagg. 209 e ss.
(27) Da suddividere tra danno alla persona, danno alla salute e danneggiamento. Secondo l’enci-
clopedia giuridica digitale Altalex, con questi termini si intende rispettivamente: “tutti i danni,
patrimoniali e non, che sono cagionati ad un essere umano”, “il danno all’integrità psichica e fisica di una
persona in sé e per sé considerata, a prescindere da qualsiasi effetto economico negativo”, “quel fatto costituente
reato che cagiona un danno ad una cosa (materiale o immateriale) determinandone una modificazione nella
struttura, nella funzione o in entrambe”, in https://www.altalex.com/altalexpedia.
(28) La Convenzione non fa accenno a possibili risarcimenti per danni morali o a perdita di guadagno.
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