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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  La seconda, invece, indica come Stato d’immatricolazione lo Stato di lancio
             sul cui registro un oggetto spaziale sia iscritto giusta l’articolo 2.
                  All’articolo 2, comma 1, si sancisce l’istituzione di un apposito registro da
             parte dello Stato di lancio, contenente l’immatricolazione degli oggetti spaziali
             lanciati, informandone poi il Segretario Generale ONU. Il comma secondo ha
             il compito di esplicitare il caso di un oggetto cui afferisca a due o più Stati di
             lancio la scelta dello Stato che è tenuto a immatricolare, rimettendo la decisione
             in seno alle parti. Al comma terzo, invece, si stabilisce che il contenuto di ogni
             registro è a discrezione dello Stato di immatricolazione.
                  Gli articoli 3 e 4 garantiscono la trascrizione dei registri nazionali nel registro
             del Segretario Generale ONU, e la natura libera di accesso a tali informazioni.
                  L’UNOOSA, in aggiunta, mantiene due differenti registri, uno per gli Stati
             firmatari della Convenzione in oggetto, e uno per tutti gli altri .
                                                                         (39)
                  Vi sono poi, all’articolo 4, comma 1, i dati fondamentali che devono essere
             comunicati all’ONU , integrabili anche in un momento successivo al lancio
                                (40)
             previa comunicazione - comma secondo -, ivi ricompresi quelli non più in orbi-
             ta terrestre - comma terzo -.
                  Se, come recita l’articolo 6, non è possibile identificare l’oggetto spaziale
             che ha cagionato un danno o che “rischia di risultare pericoloso o nocivo”, gli
             Stati partecipi con capacità osservative o d’intervento dovranno fare quanto in
             loro potere per prestare assistenza, che sarà oggetto di un accordo tra le Parti.
                  Vi è però un problema intrinseco alla Convenzione: infatti, molti Stati non
             hanno intenzione di fornire una definizione generale dell’oggetto, per timore di
             rivelare la natura della missione o propositi di spionaggio.
                  Un esempio di caso di risarcimento è dato dalla caduta del satellite sovie-
             tico COSMOS 954, caduto sul territorio canadese il 24 gennaio 1978, contami-
             nando 124.000 chilometri quadrati a causa del carico di cinquanta chilogrammi
             di uranio 235 usato come combustibile per il reattore nucleare di un metro di
             diametro. Il 23 gennaio 1979 il Canada presentò domanda di risarcimento per
             poco più di sei milioni di dollari canadesi.
                  La controversia si risolse amichevolmente con il Protocollo di Mosca del 2
             aprile 1981 che garantì al Canada un risarcimento di tre milioni di dollari canadesi.

             (39)  Risoluzione 1721B dell’AG ONU del 20 dicembre 1961, precedente a questo Trattato, vole-
                  va da subito porre in essere una regolamentazione internazionale che non si fermasse ai soli
                  Stati firmatari del successivo Trattato.
             (40)  Nome dello Stato o degli Stati di lancio; Indicativo appropriato o numero d’immatricolazione dell’oggetto
                  spaziale; Data e territorio o luogo del lancio; Principali parametri dell’orbita, compresi il periodo
                  nodale (ovvero il periodo espresso in minuti che l’oggetto impiega a compiere due passaggi
                  intorno all’Equatore), l’inclinazione nodale (espressa in gradi, rispetto all’asse terrestre), l’apogeo
                  (la massima distanza rispetto al centro della Terra) e il perigeo (la distanza minima rispetto al
                  centro della Terra); Funzione generale dell’oggetto spaziale.

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