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SPAZIO: TRA IMPORTANZA DIPLOMATICA E NUOVI SCENARI GEOSTRATEGICI




                    Ultimo tipo di responsabilità, sancito all’articolo 22, è quello solidale isti-
               tuzionale , posto in essere tra Stati di una stessa Organizzazione internazionale
                        (35)
               che voglia avviare un’attività nello Spazio. In questo caso la responsabilità è in
               capo all’Organizzazione, ma per evitare che venisse utilizzata come scudo dagli
               Stati, la Convenzione del 1972 esplicita la subordinazione di questa casistica al
               principio del beneficium excussionis, secondo il quale si prevede un passaggio di
               obbligo di risarcimento agli Stati membri dopo un periodo temporale - sei mesi -
               durante il quale l’Organizzazione internazionale non abbia pagato la somma
               quantificata alla vittima.
                    Vi è un solo caso di esonero della responsabilità per lo Stato di lancio:
               quando lo Stato territoriale con colpa grave abbia proceduto, con danni o omis-
               sioni sue o di suo personale alla creazione del danno.


               6.  Convenzione sulla immatricolazione degli oggetti spaziali 1975
                                                                                     (36)
                    La Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello Spazio Extra-atmosferico
                                                                                         (37)
               conclusa a New York il 12 novembre 1974 origina da quattro motivazioni, alcune
               attuative dei precedenti trattati, altre di natura pratica.
                    Nello specifico, richiamando la Convenzione del 1968, l’autorità di lancio
               deve fornire i dati sull’identificazione se vuole che un oggetto le venga restitui-
               to; richiamando anche la Convenzione del 1972, serviva identificare le norme e
               le  procedure  (tra  cui  l’immatricolazione)  circa  la  responsabilità  per  i  danni
               cagionati da oggetti spaziali. Vi era pertanto la volontà di dare concretezza al
               Trattato  quadro  del  1968,  disciplinando  l’immatricolazione  nazionale  degli
               oggetti spaziali; e quella di stabilire un registro centrale obbligatorio degli oggetti
               lanciati, tenuto dal Segretario Generale ONU.
                    L’Italia aderì solo l’8 dicembre 2005, data anche della sua entrata in vigore.
               All’articolo 1, oltre a ribadire il significato dell’espressione “oggetto spaziale” ,
                                                                                         (38)
               viene esplicitata la dicitura “Stato di lancio” e quella di “Stato d’immatricolazione”.
               La prima indica uno “Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto
               spaziale; oppure uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di
               un oggetto spaziale”.

               (35)  Istituto giuridico che trova applicazione nei casi in cui ad un medesimo rapporto obbligato-
                    rio fanno capo una pluralità di istituzioni, e ciascuna di esse ha l’obbligo di eseguire la pre-
                    stazione per intero (cosiddetta solidarietà passiva).
               (36)  Entrato in forza il 15 Settembre 1976, 1023 UNTS 15, 28 UST 895, TIAS 8480.
               (37)  https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19740277/201210310000/0.790.3.pdf.
               (38)  Il riferimento alle parti componenti, [di concerto] con gli obblighi di autorizzazione e controllo apre la stra-
                    da anche alla responsabilità per danni da debris, [ovvero i detriti spaziali]. Gabriella CATALANO
                    SGROSSO, Diritto Internazionale dello Spazio, cit., pag. 171.

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