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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Vi è sempre e comunque la
responsabilità internazionale da parte
dello Stato di lancio. Importante evi-
denziare come esso non possa esimer-
si dalla responsabilità per la condotta
dei privati . Una delle grandi novità
(29)
che questa Convenzione introduce è
quella di prevedere una responsabilità
oggettiva assoluta , in quanto essa
(30)
viene fondata sul concetto di rischio e
non su quello di colpa , come per le
(31)
Convenzioni aeree e nucleari. Lo
scopo primario è quindi quello di ren-
dere più facile il risarcimento delle vit-
time dei danni. Questa casistica si
distingue però da quella dell’articolo 3,
in quanto in questa seconda ipotesi
- ovvero per i danni occorsi in luoghi
diversi dalla superficie terrestre - la
(Fonte: www.nasa.gov)
responsabilità è subordinata alla prova
della colpa dell’autorità di varo . Per questo, dunque, si parla di doppio regime.
(32)
L’articolo 5 disciplina l’eventualità in cui ci siano più Stati di lancio per uno stes-
so oggetto spaziale. In questo caso si va a configurare una responsabilità soli-
dale funzionale per ogni possibile danno che ne possa scaturire .
(34)
(33)
(29) Gabriella CATALANO SGROSSO, Diritto Internazionale dello Spazio, cit., pag. 111.
(30) Per responsabilità oggettiva assoluta si intende quella responsabilità posta a carico del soggetto senza che a
costui possa essere addebitata colpa o dolo. Da Altalex, enciclopedia giuridica online, in https://www.alta-
lex.com/documents/altalexpedia/2016/02/10/responsabilita-oggettiva#_Toc442693800.
(31) Essa concede automaticamente il diritto alla riparazione in beneficio della vittima, senza presentare, per l’au-
tore del danno, il carattere della sanzione. La responsabilità […] e l’azione di riparazione, derivano diret-
tamente dall’evento del danno e dall’unica prova del nesso di causalità con l’oggetto spaziale che lo ha provo-
cato. Il caso fortuito e la forza maggiore non sono previsti come elementi che escludano l’obbligo di riparazione,
da Gabriella CATALANO SGROSSO, Diritto Internazionale dello Spazio, cit., pag. 113.
(32) Manca però a opera dei legislatori una definizione del termine colpa, forse per evitare volon-
tariamente una iper-specificità. Ibidem, pag. 114.
(33) Ibidem, pag 115.
(34) Differente dalla responsabilità solidale occasionale, definita come l’ipotesi di un incidente avve-
nuto tra due oggetti spaziali, che a sua volta provochi danni a un oggetto spaziale di un terzo Stato o alle
persone da lui dipendenti. Se il danno si verifica sulla superficie terrestre o ad un aereo in volo, la responsa-
bilità dei primi due Stati, cui appartengono gli oggetti spaziali incidentati, sarà solidale e assoluta. Se il
danno si arreca ad un oggetto spaziale di un terzo Stato, la responsabilità sarà solidale, ma per la colpa. È
possibile ripartire l’onere finanziario della riparazione in funzione della gradualità della colpa, se questa è
provabile, altrimenti, come si è già visto, l’onere sarà ripartito in misura uguale. Ibidem, pag. 115.
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