Page 154 - Rassegna 2022-2
P. 154

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                                                         Vi  è  sempre  e  comunque  la
                                                    responsabilità internazionale da parte
                                                    dello Stato di lancio. Importante evi-
                                                    denziare come esso non possa esimer-
                                                    si dalla responsabilità per la condotta
                                                    dei privati . Una delle grandi novità
                                                              (29)
                                                    che  questa  Convenzione  introduce  è
                                                    quella di prevedere una responsabilità
                                                    oggettiva  assoluta ,  in  quanto  essa
                                                                      (30)
                                                    viene fondata sul concetto di rischio e
                                                    non su quello di colpa , come per le
                                                                          (31)
                                                    Convenzioni  aeree  e  nucleari.  Lo
                                                    scopo primario è quindi quello di ren-
                                                    dere più facile il risarcimento delle vit-
                                                    time  dei  danni.  Questa  casistica  si
                                                    distingue però da quella dell’articolo 3,
                                                    in quanto in questa seconda ipotesi
                                                    - ovvero per i danni occorsi in luoghi
                                                    diversi  dalla  superficie  terrestre  -  la
                        (Fonte: www.nasa.gov)
                                                    responsabilità è subordinata alla prova
             della colpa dell’autorità di varo . Per questo, dunque, si parla di doppio regime.
                                          (32)
             L’articolo 5 disciplina l’eventualità in cui ci siano più Stati di lancio per uno stes-
             so oggetto spaziale. In questo caso si va a configurare una responsabilità soli-
             dale funzionale  per ogni possibile danno che ne possa scaturire .
                                                                            (34)
                           (33)
             (29)  Gabriella CATALANO SGROSSO, Diritto Internazionale dello Spazio, cit., pag. 111.
             (30)  Per responsabilità oggettiva assoluta si intende quella responsabilità posta a carico del soggetto senza che a
                  costui possa essere addebitata colpa o dolo. Da Altalex, enciclopedia giuridica online, in https://www.alta-
                  lex.com/documents/altalexpedia/2016/02/10/responsabilita-oggettiva#_Toc442693800.
             (31)  Essa concede automaticamente il diritto alla riparazione in beneficio della vittima, senza presentare, per l’au-
                  tore del danno, il carattere della sanzione. La responsabilità […] e l’azione di riparazione, derivano diret-
                  tamente dall’evento del danno e dall’unica prova del nesso di causalità con l’oggetto spaziale che lo ha provo-
                  cato. Il caso fortuito e la forza maggiore non sono previsti come elementi che escludano l’obbligo di riparazione,
                  da Gabriella CATALANO SGROSSO, Diritto Internazionale dello Spazio, cit., pag. 113.
             (32)  Manca però a opera dei legislatori una definizione del termine colpa, forse per evitare volon-
                  tariamente una iper-specificità. Ibidem, pag. 114.
             (33)  Ibidem, pag 115.
             (34)  Differente dalla responsabilità solidale occasionale, definita come l’ipotesi di un incidente avve-
                  nuto tra due oggetti spaziali, che a sua volta provochi danni a un oggetto spaziale di un terzo Stato o alle
                  persone da lui dipendenti. Se il danno si verifica sulla superficie terrestre o ad un aereo in volo, la responsa-
                  bilità dei primi due Stati, cui appartengono gli oggetti spaziali incidentati, sarà solidale e assoluta. Se il
                  danno si arreca ad un oggetto spaziale di un terzo Stato, la responsabilità sarà solidale, ma per la colpa. È
                  possibile ripartire l’onere finanziario della riparazione in funzione della gradualità della colpa, se questa è
                  provabile, altrimenti, come si è già visto, l’onere sarà ripartito in misura uguale. Ibidem, pag. 115.

             152
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159