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SPAZIO: TRA IMPORTANZA DIPLOMATICA E NUOVI SCENARI GEOSTRATEGICI




                    In questo modo si voleva cristallizzare la possibilità di un conflitto terre-
               stre per cause spaziali o un conflitto futuro in orbita per appropriazione di
               risorse o asset a beneficio esclusivo di uno Stato o di un gruppo di essi, a svan-
               taggio della restante Comunità internazionale.


               4.  Accordo sul salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e il
                  ritorno degli oggetti lanciati nello Spazio Esterno 1968
                                                                            (14)
                    Vi era una volontà decisa da parte della Comunità Internazionale di disci-
               plinare progressivamente tutti gli aspetti in ambito spaziale, assumendo per la
               formazione del sistema giuridico internazionale dello Spazio l’Accordo sul salvataggio
               degli astronauti, il ritorno degli astronauti e il ritorno degli oggetti lanciati nello Spazio Esterno,
               concluso il 22 aprile 1968 . L’Italia ratificò questo accordo con il decreto presiden-
                                      (15)
               ziale del 5 dicembre 1975, depositando lo strumento di ratifica il 31 marzo 1978. Ai
               fini di una piena comprensione della composizione dell’equipaggio, prima di
               tutto esso va suddiviso tra personale direttamente coinvolto nelle operazioni di
               condotta del mezzo - navetta spaziale - e quello che invece è interessato solo da
               operazioni di bordo con finalità scientifiche, i cosiddetti passeggeri . I secondi
                                                                               (16)
               non godono di protezioni particolari, in quanto il Diritto internazionale dello
               Spazio ignora la responsabilità per danni cagionati a persone o cose trasportate
               causati da attività di trasporto .
                                            (17)
                    La prima categoria invece, composta da astronauti, prevede diverse figure:
               il comandante di bordo , il pilota  e lo specialista missione , tutti astronauti
                                                (19)
                                      (18)
                                                                          (20)
               di carriera.
                    L’articolo 1, comma 1, dell’Accordo del 1968 impegna ogni parte contraente
               che scopra una condizione di pericolo per il personale di un veicolo spaziale, sia
               in orbita che dopo un atterraggio di emergenza non intenzionale nel territorio
               sotto la giurisdizione di tale parte contraente o in un territorio non sotto la giu-
               risdizione di alcuno Stato (es. alto mare) alle seguenti azioni: alla lettera a) si fa
               obbligo di informare l’autorità di lancio  o di compiere un annuncio pubblico
                                                     (21)
               qualora sia impossibile identificarla.
               (14)  Entrato in forza il 3 dicembre 1968, 672 UNTS 119, 19 UST 7570, TIAS 6599.
               (15)  https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/rescue agreement. html.
               (16)  Solitamente tra i passeggeri è presente la figura dello Specialista carichi utili, un ricercatore
                    che effettua esperimento coordinandosi con il centro di ricerca a Terra.
               (17)  Gabriella CATALANO SGROSSO, Diritto Internazionale dello Spazio, pag. 307.
               (18)  Ha l’autorità assoluta per decidere ogni azione, comprese quelle per il rispetto della disciplina
                    e la sicurezza a bordo.
               (19)  È addetto alle operazioni di volo; può sostituire il comandante in caso di impedimento del primo.
               (20)  Partecipa alla pianificazione della missione e coordina navetta e carichi utili (detti payload).
               (21)  Autorità di lancio/autorità di varo: definita all’articolo 6 del presente Trattato.

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