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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Successivamente, alla lettera b),
si fa obbligo di informare il Segretario
Generale ONU. Nell’articolo 2 si riba-
disce l’obbligo di soccorso immediato
da parte dello Stato sul cui territorio è
rientrato il mezzo a seguito di atterrag-
gio non intenzionale, prendendo tutte
le misure necessarie e dando aggiorna-
menti costanti allo Stato di lancio e al
Segretario Generale. Viene posto in
essere un obbligo di collaborazione
tra l’autorità di lancio e lo Stato con-
traente, nel caso in cui il primo possa
apportare un aiuto sostanziale, pur
rimanendo alla Parte contraente la
direzione e il controllo di tali opera-
zioni. Si prosegue poi, all’articolo 3,
affermando che l’aiuto dovrà essere
prestato da tutte le parti contraenti in
(Fonte: www.nasa.gov)
grado di farlo, qualora si scoprisse che
il personale fosse sceso in alto mare o in qualsiasi territorio nullius. Viene poi sancito,
all’articolo 4, l’obbligo di restituzione dell’equipaggio all’autorità di lancio.
All’articolo 5, comma 1, specularmente all’equipaggio, si pone in capo alle parti
contraenti l’obbligo di notificazione anche per ritorni sulla Terra di oggetti spa-
ziali o suoi componenti. Al comma 2, si lascia libertà alla parte contraente inte-
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ressata di adottare le misure più opportune per il recupero di oggetti e compo-
nenti, che poi devono essere identificati e restituiti all’autorità di lancio (comma 3),
salvo il caso in cui tali oggetti si sospettino o si accertino essere di natura peri-
colosa o deleteria: si procederà in questa casistica, alla supervisione della parte
contraente e ad azioni efficaci di bonifica da parte dell’autorità di lancio (comma 4).
Ogni spesa connessa all’adempimento degli obblighi per restituzione e recupe-
ro di oggetti spaziali o componenti è a carico dell’autorità di lancio (comma 5).
I commi terzo e quarto sono oggetto di dibattito in dottrina, dato che una loro
interpretazione estensiva o intensiva cambierebbe radicalmente la possibilità di
applicazioni commerciali nello Spazio per il tema dei debris .
(23)
(22) Oggetto spaziale: definito dalla Convenzione sulla responsabilità dei danni causati da oggetti
spaziali 1972 come comprensivo anche degli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo
vettore e gli stadi del medesimo.
(23) I.H.Ph. DIEDERIKS-VERSCHOOR, V. KOPAL, An introduction of Space Law, 2008, pagg. 33-37 e
pagg. 126-130.
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