Page 152 - Rassegna 2022-2
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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                                                         Successivamente,  alla  lettera  b),
                                                    si fa obbligo di informare il Segretario
                                                    Generale ONU. Nell’articolo 2 si riba-
                                                    disce l’obbligo di soccorso immediato
                                                    da parte dello Stato sul cui territorio è
                                                    rientrato il mezzo a seguito di atterrag-
                                                    gio non intenzionale, prendendo tutte
                                                    le misure necessarie e dando aggiorna-
                                                    menti costanti allo Stato di lancio e al
                                                    Segretario  Generale.  Viene  posto  in
                                                    essere  un  obbligo  di  collaborazione
                                                    tra l’autorità di lancio e lo Stato con-
                                                    traente, nel caso in cui il primo possa
                                                    apportare  un  aiuto  sostanziale,  pur
                                                    rimanendo  alla  Parte  contraente  la
                                                    direzione e il controllo di tali opera-
                                                    zioni.  Si  prosegue  poi,  all’articolo  3,
                                                    affermando  che  l’aiuto  dovrà  essere
                                                    prestato da tutte le parti contraenti in
                        (Fonte: www.nasa.gov)
                                                    grado di farlo, qualora si scoprisse che
             il personale fosse sceso in alto mare o in qualsiasi territorio nullius. Viene poi sancito,
             all’articolo  4,  l’obbligo  di  restituzione  dell’equipaggio  all’autorità  di  lancio.
             All’articolo 5, comma 1, specularmente all’equipaggio, si pone in capo alle parti
             contraenti l’obbligo di notificazione anche per ritorni sulla Terra di oggetti spa-
             ziali  o suoi componenti. Al comma 2, si lascia libertà alla parte contraente inte-
                (22)
             ressata di adottare le misure più opportune per il recupero di oggetti e compo-
             nenti, che poi devono essere identificati e restituiti all’autorità di lancio (comma 3),
             salvo il caso in cui tali oggetti si sospettino o si accertino essere di natura peri-
             colosa o deleteria: si procederà in questa casistica, alla supervisione della parte
             contraente e ad azioni efficaci di bonifica da parte dell’autorità di lancio (comma 4).
             Ogni spesa connessa all’adempimento degli obblighi per restituzione e recupe-
             ro di oggetti spaziali o componenti è a carico dell’autorità di lancio (comma 5).
             I commi terzo e quarto sono oggetto di dibattito in dottrina, dato che una loro
             interpretazione estensiva o intensiva cambierebbe radicalmente la possibilità di
             applicazioni commerciali nello Spazio per il tema dei debris .
                                                                     (23)
             (22)  Oggetto spaziale: definito dalla Convenzione sulla responsabilità dei danni causati da oggetti
                  spaziali 1972 come comprensivo anche degli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo
                  vettore e gli stadi del medesimo.
             (23)  I.H.Ph. DIEDERIKS-VERSCHOOR, V. KOPAL, An introduction of  Space Law, 2008, pagg. 33-37 e
                  pagg. 126-130.

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