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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
(Fonte: National Aeronautics and Space Administration - www.nasa.gov)
Per questo si parla anche di “Trattato quadro” o “Trattato costituzione”.
All’articolo 1, comma 1, si dichiara immediatamente come l’esplorazione
e l’uso dello Spazio, ivi comprese Luna e corpi celesti vari, debbano essere effet-
tuati a beneficio comune dell’Umanità. Vi è quindi un obbligo di carattere uni-
versale e parificatorio rispetto a tutte quelle Nazioni che - alcune ancora oggi -
non hanno accesso alla tecnologia spaziale.
L’articolo 2 fa divieto esplicito di qualsiasi occupazione, rivendicazione
territoriale e di sovranità della Luna o di altri corpi celesti da parte di qualsiasi
Stato, andando a qualificarli come res communes ommnium .
(12)
Questo brocardo latino indica nel diritto internazionale un concetto di
natura romanistica, per il quale l’aria, l’acqua, il mare (e ora anche lo Spazio)
vengono ritenuti comuni a tutti gli individui per Diritto naturale. Non sono
quindi assoggettabili alla sovranità di alcuno Stato. L’accesso alle risorse conte-
nute in questi ambienti deve essere permesso a tutti i membri della Comunità
internazionale, in virtù del regime di appropriazione collettiva: non appropria-
zione nazionale e libertà di uso da parte di tutti gli Stati .
(13)
(12) Gabriella CATALANO SGROSSO, Diritto Internazionale dello Spazio, cit., pag. 61.
(13) Non vi è comunque accordo tra la dottrina, se si tratti di una sovranità comune, di comproprietà,
o di condominio. Da Enciclopedia Giuridica, in http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/res-
communes-omnium/res-communes-omnium.htm. Inoltre: L. PENNACCHI, Filosofia dei beni comuni.
Crisi e primato della sfera pubblica, Trento, Donzelli, 2012.
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