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DAI “BENI CULTURALI” ALL’“ARTE” CONTEMPORANEA
LE NUOVE FRONTIERE DELLA TUTELA
a. Art lending o “prestito garantito dall’arte”
Si tratta di uno strumento di concessione di finanziamenti, il cui rimborso
sia correlato alla costituzione di una garanzia avente ad oggetto un’opera d’arte
(cosiddetta collateral). Tale dinamica si attaglia a clienti privati e collezionisti che
desiderano estrarre liquidità dalle opere d’arte di loro proprietà ed ha portato
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alla genesi di una nuova figura professionale, l’art lender, cioè colui che permette
al collezionista o al professionista di impegnare opere dal valore elevato, ma sta-
bile sul mercato. Il servizio, oltre a non comportare i tipici costi di transazione
o le imposte sulle plusvalenze che si verificano in occasione di una vendita, ha
il pregio di permettere al collezionista di continuare a possedere l’opera pur rea-
lizzando la liquidità necessaria per ulteriori investimenti. In genere la leva del
finanziamento (Loan To Value o LTV) è compresa nella forbice tra il trenta e il
cinquanta per cento sul valore dell’opera, laddove tuttavia questo non sia infe-
riore ad una certa soglia di rilevanza predeterminata dall’istituto di credito. Gli
istituti finanziari possono a loro volta immettere sul mercato i titoli garantiti dai
beni artistici, permettendo a terzi di investire indirettamente in opere d’arte
(69)
promettendo rendimenti allettanti .
b. Art flipping
Ci si riferisce alla rivendita in tempi rapidi e finanziariamente vantaggiosa
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di un’opera d’arte . Il principale fattore di impulso è stata l’ascesa del mercato
online, che ha velocizzato i tempi delle transazioni e globalizzato l’accesso al
business creando una ricca gamma di accessi diretti, mutuati dai siti di aste, dai
social media e da altri operatori presenti su internet.
(68) L’esigenza di monetizzare la propria opera d’arte generalmente è motivata dalla volontà di:
➣ ottenere le risorse per investire in differenti operazioni finanziarie (cosiddetta liquidity);
➣ ottenere una anticipazione (una sorta di finanziamento ponte, cosiddetta bridge to sale) dei
benefici della vendita dell’opera d’arte, lasciando alla professionalità della casa d’aste il com-
pito di individuare il momento di mercato, l’asta e l’attività di marketing migliore possibile per
l’offerta sull’oggetto specifico;
➣ ottenere le risorse per investire nell’acquisto di ulteriori opere d’arte, ampliando così la
collezione del beneficiario del finanziamento (cosiddetto additional capital).
(69) I finanziamenti direttamente garantiti dalle collezioni seguono un processo di “cartolarizzazione”,
attraverso il quale vengono impacchettati in un contenitore finanziario al quale sarà associato un
rating e un certo grado di liquidità, diventando così cedibile: il rischio inerente al prestito originario
viene cioè “mischiato” con altri rischi afferenti ad altri debiti, nell’ipotesi che in questo modo il
primo diventi statisticamente meno rilevante. Chiaramente sarà fondamentale per chi acquista il tito-
lo sapere in anticipo quali opere d’arte siano comprese tra i collateral, poiché il rapporto rischio/ren-
dimento di questi strumenti è direttamente collegato alle collezioni d’arte a cui sono collegati.
(70) Uno degli esempi più lampanti di art flipping è la storia del Warrior di Jean-Michel Basquiat, un
dipinto che è stato messo all’asta tre volte tra il 2005 e il 2012 con una progressiva ascesa del
suo prezzo del 450%! Vedasi in proposito M. AVVISATI, Cosa è l’art flipping e come funziona.
Opportunità o speculazione?, in https://www.madeartiscomunicatio.com/single-post/2018/07/27/Untitled.
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