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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
capo ai soggetti che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di
intermediari nel loro commercio (galleristi, gestori di case d’asta, antiquari ma
anche chi sia destinato alla loro conservazione, come gli operatori all’interno di
porti franchi) nel caso in cui il valore dell’operazione, o di una serie di opera-
zioni legate tra loro, sia pari o superiore a diecimila euro (importo che ricom-
prende la maggior parte della compravendita di opere d’arte, quantomeno nel
mercato secondario), indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga
attraverso transazioni “tradizionali” o a mezzo criptovalute. Il legislatore nazio-
nale ha provveduto, con il D.Lgs. 125/2019 in vigore dal 10 novembre 2019, a
recepire il contenuto della V direttiva antiriciclaggio, integrando e modificando
la normativa di settore; in particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) e c)
del D.Lgs. 231/2007, è stata ampliata in tal senso la categoria degli operatori
non finanziari legati al mondo dell’arte quali soggetti obbligati all’osservanza
della normativa antiriciclaggio.
Questi dovranno:
➣ adottare delle procedure operative, proporzionate ai propri rischi, alla
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propria natura e alle proprie dimensioni , volte a mitigare e gestire i rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel proprio settore di
competenza (di cui si rende obbligatoria una valutazione ex ante);
➣ implementare dei corsi di formazione interni in materia di prevenzione
e gestione dei rischi di riciclaggio, nonché sull’applicabilità delle procedure
di mitigazione dei rischi applicate in seno alla propria struttura
operativa ;
(61)
➣ svolgere una “adeguata verifica della clientela” (Customer Due Diligence,
sotto l’acronimo CDD), in particolare dei beneficiari effettivi finali coinvolti
nelle transazioni (spesso nascosti da un velo di anonimato garantito da una filiera
intermedia di agenti, broker e società off-shore), conservando la relativa documen-
tazione per un periodo di dieci anni.
(60) Nei casi di realtà particolarmente strutturate, anche attraverso la nomina di uno specifico
Reporting Officer in tema di riciclaggio che sia adeguatamente supportato.
(61) Per determinare la conformità di una transazione agli obblighi di legge in materia di rici-
claggio e finanziamento al terrorismo, è naturale che il venditore segua un approccio basato
sul rischio (risk-based approach), predisponendo un’adeguata griglia di protezione attraverso
una serie di check-list: attraverso interrogazioni incrociate, ad esempio, dovrà verificare se il
cliente sia (o rappresenti) qualcuno a sua volta inserito in elenchi di soggetti sanzionati o
segnalati per reati specifici, se risulti una persona politicamente esposta (coinvolta in, parente
stretto di, funzionario governativo), se la sua fonte di ricchezza sia già completamente
conosciuta o facilmente accertabile, se l’importo del potenziale acquisto sia coerente con i
suoi mezzi, se i luoghi dichiarati dal medesimo (relativamente alla professione, residenza,
conti bancari, ecc.) siano veritieri e riconducano a giurisdizioni ad alto rischio per il riciclag-
gio di denaro.
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