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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




              capo ai soggetti che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di
              intermediari nel loro commercio (galleristi, gestori di case d’asta, antiquari ma
              anche chi sia destinato alla loro conservazione, come gli operatori all’interno di
              porti franchi) nel caso in cui il valore dell’operazione, o di una serie di opera-
              zioni legate tra loro, sia pari o superiore a diecimila euro (importo che ricom-
              prende la maggior parte della compravendita di opere d’arte, quantomeno nel

              mercato secondario), indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga
              attraverso transazioni “tradizionali” o a mezzo criptovalute. Il legislatore nazio-
              nale ha provveduto, con il D.Lgs. 125/2019 in vigore dal 10 novembre 2019, a
              recepire il contenuto della V direttiva antiriciclaggio, integrando e modificando
              la normativa di settore; in particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) e c)
              del D.Lgs. 231/2007, è stata ampliata in tal senso la categoria degli operatori
              non finanziari legati al mondo dell’arte quali soggetti obbligati all’osservanza
              della normativa antiriciclaggio.
                    Questi dovranno:
                    ➣ adottare delle procedure operative, proporzionate ai propri rischi, alla

                                                            (60)
              propria natura e alle proprie dimensioni , volte a mitigare e gestire i rischi di
              riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel proprio settore di
              competenza (di cui si rende obbligatoria una valutazione ex ante);
                    ➣ implementare dei corsi di formazione interni in materia di prevenzione
              e gestione dei rischi di riciclaggio, nonché sull’applicabilità delle procedure
              di mitigazione dei rischi applicate in seno alla propria struttura
              operativa ;
                         (61)
                    ➣ svolgere una “adeguata verifica della clientela” (Customer Due Diligence,

              sotto l’acronimo CDD), in particolare dei beneficiari effettivi finali coinvolti
              nelle transazioni (spesso nascosti da un velo di anonimato garantito da una filiera
              intermedia di agenti, broker e società off-shore), conservando la relativa documen-
              tazione per un periodo di dieci anni.


              (60)  Nei casi di realtà particolarmente strutturate, anche attraverso la nomina di uno specifico
                    Reporting Officer in tema di riciclaggio che sia adeguatamente supportato.
              (61)  Per determinare la conformità di una transazione agli obblighi di legge in materia di rici-
                    claggio e finanziamento al terrorismo, è naturale che il venditore segua un approccio basato
                    sul rischio (risk-based approach), predisponendo un’adeguata griglia di protezione attraverso
                    una serie di check-list: attraverso interrogazioni incrociate, ad esempio, dovrà verificare se il
                    cliente sia (o rappresenti) qualcuno a sua volta inserito in elenchi di soggetti sanzionati o
                    segnalati per reati specifici, se risulti una persona politicamente esposta (coinvolta in, parente
                    stretto di, funzionario governativo), se la sua fonte di ricchezza sia già completamente
                    conosciuta o facilmente accertabile, se l’importo del potenziale acquisto sia coerente con i
                    suoi mezzi, se i luoghi dichiarati dal medesimo (relativamente alla professione, residenza,
                    conti bancari, ecc.) siano veritieri e riconducano a giurisdizioni ad alto rischio per il riciclag-
                    gio di denaro.

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