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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
litico di rango primario nel mercato dell’arte) o in altre regioni del mondo
(come la Cina, in forte ascesa nel business di settore) che non ammettano nel
loro ordinamento una normativa antiriciclaggio così stringente. Tuttavia, anche
(65)
la Brexit potrebbe, in un futuro non troppo lontano, far sentire i suoi effetti
negativi: pur restando in un perimetro di generale compatibilità con le direttive
e gli altri strumenti europei in materia, il sistema antiriciclaggio del Regno Unito
potrebbe infatti subire un processo di graduale divaricazione da quello
dell’Unione, ingenerando forme di competizione “al ribasso” che porterebbero
ad una conseguente proliferazione di richieste di arbitraggi. Del resto, l’iniziati-
va inglese di introdurre nel breve termine ben otto porti franchi sul suo terri-
(66)
torio nazionale non fa presagire nulla di buono in proposito.
Concludiamo questo focus sulle modalità opache che possono celarsi dietro
le dinamiche finanziarie correlate al mercato attuale dell’arte citando una serie
(67)
di servizi di art advisory (alcuni dei quali afferenti al cosiddetto shadow banking )
che stanno prendendo sempre più piede all’interno della divisione wealth mana-
gement delle banche più evolute: strumenti finanziari innovativi che, ad oggi,
rappresentano delle vere e proprie zone di frontiera su cui sarà necessario
intervenire per evitare, ancora una volta, degenerazioni speculative e derive cri-
minogene.
(65) Nella newsletter n. 2 del 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) precisa
che, il 31 dicembre 2020, il Regno Unito è divenuto a tutti gli effetti un paese terzo per l’UE,
uscendo dalla sfera di applicazione delle regole comunitarie. Per la definizione dei rapporti
tra di esse dopo la Brexit è stato sottoscritto, il 24 dicembre 2020, un dettagliato accordo sugli
scambi e la cooperazione (Trade Agreement). Tale accordo, tuttavia, non contiene specifici rife-
rimenti ai presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da man-
tenere o introdurre, sottoscrivendo solo la necessità che le parti si scambino informazioni
“pertinenti”, ove opportuno, conformemente ai rispettivi quadri legali; è inoltre richiamato
il dovere, per il Regno Unito, di assicurare la trasparenza della titolarità effettiva di enti e
società, con un generale rinvio agli standard del Gruppo d’azione finanziaria internazionale
(GAFI) e alle corrispondenti disposizioni europee. Il Trade Agreement non affronta nemmeno
il tema della collaborazione della FIU inglese con le FIU dell’Unione Europea. Al riguardo,
la Brexit determina il venir meno dell’obbligo reciproco di inoltrare le segnalazioni di opera-
zioni sospette che presentino caratteristiche cross-border, nonché dell’obbligo di recepire la
Direttiva (UE) n. 2019/1153 sulla collaborazione domestica e internazionale tra le FIU e gli
organi investigativi. Inoltre, la FIU inglese non è più ammessa all’utilizzo della rete
FIU.NET; la collaborazione operativa viene assicurata attraverso la rete “Egmont”, secondo
lo stesso regime applicabile a tutte le FIU extra-europee. Vedasi in proposito I. FRISONI,
Antiriciclaggio: quadro europeo e impatto della Brexit, in https://iusletter.com/archivio/antirici-
claggio-quadro-europeo-impatto-della-brexit/.
(66) F. VARESE, I porti franchi del dopo Brexit, un buco nero nel cuore dell’Europa, in La Repubblica, 11
marzo 2021.
(67) Secondo le parole di Carmelo Barbagallo, attuale presidente dell’Autorità di Supervisione e
Informazione Finanziaria del Vaticano, si fa riferimento a “una forma di intermediazione
basata su una varietà di veicoli di investimento con elevata leva finanziaria e di altre strutture
al di fuori del sistema bancario”.
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